Requisiti minimi

Fattore solare. Criticità e potenzialità dell’obbligo di utilizzo della nuova formulazione

A distanza di otto mesi dall’obbligo di utilizzo della nuova formulazione del fattore solare stabilito dal Decreto Requisiti Minimi permangano elementi di dubbio che abbiamo sviluppato attraverso le considerazione di noti esperti. Dubbi derivati anche da “strutture concettuali” che sarebbe bene semplificare anche per evitare distorsioni sulle tipologie di prodotti applicabili fermo restando il riferimento sugli oggettivi requisiti di benessere ambientale e di riduzione dei fabbisogni energetici estivi

fattore solare x webL’indagine che a distanza di quasi un anno ci siamo impegnate ha svolgere e che trovate pubblicata sul numero di maggio di “serramenti + design” è di quelle che ben poco spazio dovrebbero concedere a “montature strumentali”, essendo incentrata sulla disamina dei contenuti relativi al «Decreto dei Requisiti Minimi» del 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2015, Serie Generale n. 162, all’interno del quale i riferimenti attuati dall’Art. 9 ne stabiliscono l’entrata in vigore a partire dal 1 Ottobre 2015). Decreto che, ricordiamo, riguarda gli orientamenti metodologici e le prescrizioni tese al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla configurazione dei requisiti prestazionali per il raggiungimento degli “edifici a energia quasi zero” (in accordo alle disposizioni dell’Unione Europea a partire dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per gli edifici privati). Nello specifico, l’indagine si è sviluppato sulla nuova determinazione del fattore solare , per la quale si sono immediatamente rilevate condizioni di elevata criticità, a partire dalle interazioni nei confronti dell’applicabilità rispetto ai parametri urbanistici ed edilizi, alle opere di trasformazione del costruito esistente (nel caso degli interventi di ristrutturazione di secondo livello) e all’adozione delle procedure di riqualificazione energetica. Nello specifico, l’articolazione tematica e le relative criticità si esplicitano secondo la determinazione del fattore solare totale ggl+sh, per cui le superfici finestrate provviste di schermatura mobile devono rispettare il valore di trasmissione solare totale inferiore o pari a 0,35 per tutte le zone climatiche e per ogni destinazione d’uso. Questo sulla base dei contenuti relativi alla Norma UNI TS 11300:2014 (Prestazioni energetiche degli edifici. Parte 1. Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale), che governano le specificità del fattore solare totale quale “trasmittanza di energia solare totale della finestra, quando la schermatura solare è utilizzata” (evidenziando l’attuazione estranea alle norme europee EN o internazionale ISO).  Qui ricordiamo ancora che in materia di fattore solare, lo stesso D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009 stabiliva le indicazioni di limite prestazionale rispetto alle chiusure in vetro, definendo l’impiego di elementi caratterizzati dal valore g ≤ 50% nel caso di dimostrazione dell’assenza dei criteri di convenienza tecnica e/o economica delle schermature esterne: pertanto, i contenuti del riferimento legislativo, fondati sui requisiti di benessere ambientale e di riduzione dei fabbisogni energetici estivi, già costituivano un richiamo parametrico consolidato e condiviso nella calibrazione delle chiusure in vetro per le superfici finestrate e di facciata.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome