Diffuse da ANAC le Linee Guida n. 6 contenenti indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Nuovo Codice Appalti. Linea guida disponibile sul sito dell’Autorità Anticorruzione insieme ai due comunicati del presidente Raffaele Cantone depositati il 21 dicembre per fornire alcune indicazioni interpretative sulle Linee Guida n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria’ e sulle Linee Guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” in merito alla quale si ricorda che le indicazioni fornite, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, “si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.”