regolameto UE

Marcatura CE: dal 9 agosto operative le sanzioni (anche penali!) previste dal DL 106/2017

Dal 9 agosto diventano operative le specifiche disposizioni sanzionatorie previste del regolamento UE n.305/2011. Disposizioni sanzionatorie che riguardano anche FABBRICANTI, IMPORTATORI, DISTRIBUTORI E MANDATARI della filiera serramentistica: per il produttore ( fabbricante) di serramenti che NON rispetta quanto definito per la marcatura CE è prevista una sanzione penale (arresto fino a 6 mesi) ed una ammenda compresa tra 10.000 e 50.000 euro

Dopo l’approvazione a Giugno da parte del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U. n°159/17 il Decreto Legislativo 106/2017 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.305/2011. Pertanto dal 9 agosto diventano operative le specifiche disposizioni sanzionatorie previste. Rimandandovi al numero di ottobre di “serramenti + design” per l’analisi dettagliata dell’intero dispositivo legislativo che ricordiamo prevede sanzioni penali o amministrative di diversa anche per FABBRICANTI, IMPORTATORI, DISTRIBUTORI E MANDATARI della filiera serramentistica, qui ricordiamo che la sanzione penale (arresto fino a 6 mesi ed ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro) colpisce il “fabbricante” – ma sempre qualora “ci si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio” – nel caso in cui il “fabbricante”: violi le “Regole e le condizioni” che sono previste dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 305/2011 e con le quali si disciplinano dettagliatamente le modalità da rispettare per l’ “apposizione” della “marcatura CE” sui prodotti da costruzione; in ogni caso, le sanzioni devono essere “efficaci”, “dissuasive” e “proporzionate” alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 305/2011; sono tenute “in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera ed, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto”. Il dispositivo legislativo che riprende il regolamento UE prevede inoltre altre sanzioni penali o amministrative pecuniarie, a seconda dei casi che riflettono le distinzioni tra i vari tipi di “prodotti”, colpiscono tutti gli “operatori economici” – e, dunque, (v. definizione” secondo l’art. 2, c. 1, lett. o del D.lgs. 106/2017 – e secondo art. 2, par. 1 n. 18 del Regolamento (UE) n. 305/2011) il “fabbricante”, l’ “importatore”, il “distributore” ed il “mandatario” – che non ottemperino ai provvedimenti di “ritiro”, “sospensione” o “richiamo” adottati dalle competenti autorità nell’esplicazione delle pubbliche funzioni di “vigilanza sul mercato” (v. art. 17 del D.lgs. 106/2017)

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