appalti pubblici

Disciplina sub appalti. Da ANCE dettagliato vademecum ultimi cambiamenti “correttivi” intervenuti

A seguito delle modifiche sulla disciplina che regola i sub appalti ad opera del decreto correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017, ANCE a realizzato un Vademecum che puntualmente ne articola i diversi aspetti. Un opportuno approfondimento è dedicato alle “Lavorazioni super-specialistiche O Sios” ovvero, la disciplina delle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione

Nei contratti pubblici, la vigente disciplina del subappalto – contenuta nell’articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, ha reinterpretato l’istituto a suo tempo disciplinato dall’articolo 118 del previgente d.lgs. n. 163/2006 . Come è noto dopo un anno dalla sua entrata in vigore la regolamentazione ha subito alcune importanti modifiche ad opera del decreto correttivo di cui al D.lgs. n. 56/2017. Correttivo che è intervenuto nel delineare la modifica del profilo inducendo ANCE a produrre un Vademecum che puntualmente ne articola i diversi aspetti. Un opportuno approfondimento è dedicato alle “Lavorazioni super-specialistiche o Siosovvero, la disciplina delle opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione così come definito dal  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM n. 248 del 10 novembre 2016). In proposito ricordiamo che rispetto al previgente dettato normativo il numero delle categorie super-specialistiche è passato da 13 a 15. Sono divenute categorie SIOS anche la OS 12-B e OS 32 (Strutture in legno), mentre sono state confermate le precedenti SIOS: OS 2-A, OS 2-B e OS 25 per i beni culturali; OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32  per l sicurezza strutturale e delle infrastrutture; OG 11, OS 4 e OS 30 per la sicurezza impiantistica; OS 14 per il ciclo dei rifiuti (art. 2 del DM 248/2016). Invariato l’elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria, per il quale, in mancanza di un’esplicita abrogazione, deve ancora applicarsi il citato art. 12 del DL 47/2014 (comma 1). Categorie super specialistiche per le quali “non è consentito il subappalto oltre il 30% del loro valore al superamento del 10% dell’importo del contratto”(rispettivamente artt. 89, comma 11, e 105, comma 5). Nel vademecum viene ribadito come “ Tale quota, laddove utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di subappalto, pari al 30% dell’importo massimo contrattuale. Sotto la quota del 10%, la lavorazione super-specialistica può essere subappaltata per l’intero importo (nel previgente d.lgs. 163/2006 tale percentuale era del 15%). Pertanto, similmente a quanto accadeva nell’abrogato 37, comma 11, anche nel vigente quadro normativo le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando di gara potranno:

  1. a) qualificarsi nella SIOS, “coprendo” l’eventuale quota che volesse affidare in subappalto – pari ad un massimo del 30%, laddove la categoria sia d’importo superiore al 10% dei lavori – con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente;
  2. b) per il restante 70%, concorrere in raggruppamento con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (il cd. obbligo di ATI verticale).

Infine, l’articolo 89, comma 11 del codice rafforza l’obbligo di ATI verticale, laddove dispone che non è ammesso l’avvalimento nelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come individuate dal predetto decreto del MIT”

 

(immagine cortesia blog qualità 2q15)

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