detrazioni fiscali

1 gennaio 2018. Eco bonus ridotto al 50% per i soli serramenti e sistemi di protezione solare

Dall’iniziale testo del ddl posto in discussione l’unica variazione recepita riguarda quella sostenuta da Assotermica in merito alla differenziazione relativa alle caldaie a condensazione. Di fatto gli unici “prodotti” dichiaratamente penalizzati dalla riduzione al 50% della detrazione prevista per gli interventi di efficentamento energetico sono le finestre e le schermature solari

Eco bonus

Con l’avvenuta pubblicazione delle Legge di Bilancio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (suppl. Ord. 62/L), dal 1 gennaio è entrata in vigore la riduzione dal 65% al 50% dell’eco bonus previsto per le “finestre comprensive di infissi” e per le schermatura solari così come stabilito al punto 3 dell’unico articolo che raccoglie l’intera articolazione della legge. Punto che stabilisce quanto segue:

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le se guenti modificazioni: a) all’articolo 14, concernente detra zioni fiscali per interventi di efficienza energetica: 1) le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizza zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza al meno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensa zione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti do tati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione »…;

Dall’iniziale testo del ddl posto in discussione l’unica variazione recepita riguarda quindi quella sostenuta da Assotermica in merito alla differenziazione relativa alle caldaie a condensazione, che riporta al 65% la detrazione prevista purché la sostituzione preveda anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (sistemi per altro già obbligatori in diverse Regioni). Di fatto gli unici “prodotti” dichiaratamente penalizzati dalla riduzione al 50% della detrazione prevista per gli interventi di efficentamento energetico sono le finestre e le schermature solari. Tuttavia, tanta precisione testuale alimenta il legittimo dubbio che la riduzione indicata non possa essere riferita ad altre tipologie di prodotti prima “assimilati”( a cominciare dai portoncini); aspetti sui quali sarà necessario fare chiarezza oltre che imporre importanti riflessioni per le quali vi rimandiamo alla lettura di “serramenti + design“.

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