Detrazioni fiscali

Ecobonus: operative modalità per l’esecuzione dei controlli (a campione) da parte di ENEA

Il decreto disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che sul luogo dell’intervento, per accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni per avere accesso alle detrazioni fiscali ottenute

Pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo a “Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza”. Ovvero sui controlli relativi alle richieste che accedono agli Ecobonus.

Decreto che disciplina le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che sul luogo dell’intervento, per accertare l’effettiva sussistenza delle condizioni per avere accesso alle detrazioni fiscali ottenute.

Il testo che rende operative le modalità per l’esecuzione dei controlli, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno, l’ENEA deve elabora e sottoporre MISE-DG MEREEN un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Campione che deve essere definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze selezionate tra le richieste di accesso al beneficio caricate sul portale informativo ENEA nell’anno precedente.

criteri modalità per l’esecuzione dei controlli

La modalità di selezione delle istanze deve tenere in particolare conto tenendo quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:” a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota; b) istanze che presentano la spesa più elevata; c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari”

Nel caso venga ritenuto necessario, l’avvio del procedimento mediante sopralluogo viene comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r oppure, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il comma 6 dell’articolo 4 dispone inoltre che “Il controllo in situ produce esito negativo se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione ovvero dall’amministratore, per conto del condominio, ai sensi dell’art. 3 presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate. Il controllo in situ produce altresì esito negativo a fronte di comportamenti ostativi od omissivi tenuti nei confronti dei tecnici incaricati, consistente anche nel diniego di accesso all’edificio oggetto di ispezione.”

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