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Risarcimento per vizi su isolamento acustico abitazione: sfiorati i 100mila euro

Non essendo stati forniti in corso di causa elementi per differenziare le posizioni delle parti, il Giudice applica il principio per cui le responsabilità si presumono eguali e condanna ciascun chiamato in causa in misura pari al 33% ciascuno

Rispetto all’isolamento termico, quello dell’isolamento acustico è un tema meno presente nel dibattito serramentistico quando viceversa sarebbe più che necessario aumentarne la divulgazione informativa in considerazione dei pesanti risvolti presentati in caso di “difetto” soprattutto in termini di risarcimento.

Una sentenza molto recente del Tribunale di Savona (sent. n. 385 del 6 aprile 2018) ci ha permesso di entrarne  dettagliatamente nel merito sul numero di novembre di “serramenti + design.

L’indennizzo riconosciuto sfiora i centomila euro e comprende anche le spese legali e quelle peritali. La controversia riguardava un edificio nuovo nel quale l’acquirente di un appartamento lamentava un difetto di isolamento acustico (si percepivano i rumori di quotidianità provenienti dagli abitanti degli altri appartamenti).

I periti incaricati dalla parte attrice, intervenendo con appositi strumenti, avevano verificato l’esistenza di un vizio di isolamento acustico nell’appartamento e la signora si era determinata a citare in giudizio il costruttore, l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori. Prendeva quindi le mosse il procedimento che, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio, culminava con la sentenza in commento, che può costituire una esaustiva ricognizione in tema di risarcimento da difetto di isolamento acustico. Qui ne percorriamo solo alcuni dei  passi salienti, semplificandone i punti più ostici.

In prima battuta il Giudice prende posizione sulla validità e sulla rilevanza del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (sul quale si è basata la consulenza tecnica d’ufficio) che prescrive i requisiti acustici delle sorgenti sonore ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l’esposizione umana al rumore.

Tale normativa ha conosciuto un travagliato iter: protraendosi la mancanza dei decreti attuativi al DPCM 5 dicembre 1997 il legislatore è intervenuto cercando di derogare o “depotenziare” la disciplina contenuta nel DPCM medesimo, riconoscendo la difficoltà ad operare da parte degli appaltatori e costruttori. Con legge 88/09 (art. 11, comma 5) era stato previsto che, in attesa del riordino della materia, il DPCM 5 dicembre 1997 “non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale disposizione è stata poi modificata con l’art. 15 della legge 96/10, ma tale ultima modifica è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 103/13 dalla Corte Costituzionale.

Senza entrare troppo nelle discettazioni e nei tecnicismi legali, è sufficiente evidenziare che si è formato un orientamento giurisprudenziale che, prescindendo e superando i tentativi legislativi di deroga o depotenziamento di cui sopra, ha tenuto sempre in debito conto il DPCM quale stato dell’arte tecnico medio cui fare riferimento per verificare la sussistenza o meno dei gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c.

Rientrano nella definizione di gravi vizi e difetti quei fenomeni che, pur non producendo alterazioni nelle strutture essenziali dell’immobile, determinano una compromissione dello stato normale dello stesso che ne pregiudica l’utilizzazione o comporta un’apprezzabile menomazione del godimento dell’edificio o di una sua frazione (ad esempio il singolo appartamento) indipendentemente dall’entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione. A questa categoria possono certamente appartenere anche i difetti di insonorizzazione: del resto, la carenza di isolamento acustico costituisce un vizio che può pregiudicare e menomare in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare.

E per determinare se l’opera presenti o meno difetti, occorre confrontarla con quella realizzata secondo le leges artis del buon costruire, tra cui viene in rilievo proprio il DPCM 5 dicembre 1997: in sostanza, i parametri del DPCM possono venire in rilievo, anche in difetto di valenza normativa, quale stato dell’arte tecnico cui fare riferimento. Nel caso di specie, alla luce delle carenze prestazionali evidenziate dal confronto con i parametri di cui al DPCM 5 dicembre 1997 e risultate tali da compromettere il clima acustico dell’abitazione, il Giudice ha ritenuto che l’opera fosse da considerarsi senz’altro difettosa.

vizio isolamento acustico. prescrizione e decadenza

In seconda battuta il Giudice si sofferma sui termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1669 c.c., che prevede 3 termini perché l’azione in esame possa essere promossa: la responsabilità del costruttore dura dieci anni con decorrenza dal giorno in cui i lavori sono stati ultimati; entro un anno dalla scoperta dei gravi difetti, affinché possa esercitare l’azione di responsabilità, il proprietario dell’immobile dovrà farne denunzia all’appaltatore, mentre nell’anno successivo a tale denunzia si prescrive il diritto ad esercitare l’azione giudiziaria. L’art. 1669 c.c. prevede, quindi, che, scoperto il difetto, entro un anno debba essere fatta la denuncia, a pena di decadenza e, entro un anno dalla denuncia, deve essere iniziato il giudizio, a pena di prescrizione.

Il termine di un anno di cui all’art. 1669 c.c. comincia a decorrere solo una volta intervenuta la scoperta del vizio: la nozione di “scoperta” assume pertanto una considerevole rilevanza.

Sul punto, il Tribunale sottolinea che la scoperta dei difetti si ha non già nel momento in cui il committente abbia percepito meri segni o manifestazioni esteriori dei vizi dell’opera, bensì in quello in cui esso abbia acquistato un apprezzabile grado di conoscenza della reale entità degli stessi e delle loro possibili origini.

Tale conoscenza spesso non consegue dalla semplice constatazione dell’aspetto delle cose, ma dalla presa visione dell’elaborato peritale, da cui risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause. In sostanza, detto termine decorre immediatamente solo quando si tratti di un problema di immediata percezione anche per un profano.

Nel caso specifico ad avviso del Giudice la causa della maggior rumorosità dell’appartamento è stata compresa appieno dalla proprietaria solo con la consulenza tecnica (la rumorosità di un appartamento può dipendere da diversi fattori, ad esempio dalle abitudini dei vicini). Per queste ragioni, l’azione proposta dalla proprietaria nel caso di specie è stata ritenuta tempestiva, calcolando il decorso dei termini di decadenza e prescrizione a partire dall’espletamento della perizia che ha permesso di comprendere entità e causalità del difetto di isolamento acustico.

vizio isolamento acustico. soggetti responsabili e danni

Il Tribunale ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’articolo 1669 c.c. è di natura extracontrattuale, in quanto intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici al fine di tutelare l’incolumità personale dei cittadini, interesse generale inderogabile.

La giurisprudenza ha quindi sostenuto che, trascendendo tale norma il rapporto negoziale, la stessa è applicabile al c.d. costruttore/venditore, che può essere sia chi costruisce in proprio l’immobile e, successivamente, lo cede agli acquirenti finali (quindi anche in mancanza di un contratto di appalto) sia chi commissiona a terzi la costruzione del bene, in quanto è responsabile chiunque contribuisca in posizione di autonomia alla costruzione dell’immobile.

La natura extracontrattuale della responsabilità in esame inoltre fa sì che nella stessa possano incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro attività nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione (quindi anche il progettista e/o il direttore dei lavori).

Nel caso posto all’attenzione del Tribunale l’immobile presentava da una parte difetti acustici riparabili e dall’altra problematiche invece non risolvibili in quanto eventuali lavori avrebbero dovuto nel caso coinvolgere proprietà di soggetti terzi. Il Giudice pertanto ritiene correttamente di sommare le due poste di danno, poiché anche una volta eliminati i difetti riparabili, l’immobile rimarrà comunque menomato e, quindi, avrà un valore inferiore a quello di un identico appartamento integro. Infine, non essendo stati forniti in corso di causa elementi per differenziare le posizioni delle parti, il Giudice applica il principio per cui le responsabilità si presumono eguali e condanna ciascun chiamato in causa in misura pari al 33% ciascuno.

 

 

1 commento

  1. In questo caso i serramenti hanno avuto un ruolo importante in quanto uno dei difetti concerneva l isolamento della facciata, che presentava ampie vetrate.
    (sono stato il legale di parte attrice)
    Santo Durelli

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