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Marcatura CE chiusure tagliafuoco e “porte” interne. Interpretazione UNICMI

È interpretazione di UNICMI che tali porte debbano essere considerate comunque "porte ad uso interno" in quanto non confinanti con l’esterno dell’edificio: dovranno quindi seguire le procedure di omologazione ai sensi del D.M. 21/06/2004 e non possono essere marcate CE ai sensi della UNI EN 14351-1

Come  segnalato in questo spazio e approfondito sui prossimi numeri di “serramenti + design”, dallo scorso 2 novembre le chiusure tagliafuoco e/o con tenuta ai fumi quali porte esterne pedonali, finestre apribili, porte industriali e da garage possono essere  immesse sul mercato solo se marcate CE.

Obbligo che non coinvolge le porte interne perché si è ancora in attesa della pubblicazione sulla in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE)  della UNI EN 14351-2:2018 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 2: Finestre e porte interne pedonali”.

Norma dedicata a questa tipologie di chiusure tagliafuoco che continua a rimanere nel limbo delle norme di prossima armonizzazione  con la conseguenza mancanza di  obbligo di marcatura CE per i manufatti a cui si riferisce.

Situazione confusa che si è andato ulteriormente ingarbugliando dopo la divulgazione della preannunciata al 1 Forum Tagliafuoco Italia svoltosi a Bardolino (VR)  di una circolare  esplicativa sulla differenziazione tra porte interne ed esterne da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.

Circolare sulle chiusure tagliafuoco rilasciata il 6 novembre nella quale viene messo “nero su bianco” che per porte ad  “uso esterno” si intende una porta che separa un ambiente riscaldato da uno non riscaldato o dall’esterno.

Interpretazione molto discussa sulla quale è intervenuta pure UNICMI che in un comunicato ribadisce come al contrario di quanto indicato nelle Circolare: ” ...ai fini della marcatura CE, si applicano le definizioni contenute nella norma terminologica UNI EN 12519:2005 (richiamata dalle stesse UNI EN 14351-1 e UNI EN 14351-2), in cui per porte esterne si intende: “porta che divide l’esterno dall’interno dell’edificio”, indipendentemente che gli ambienti siano riscaldati o meno.

Ad esempio, una porta che separa un’unità immobiliare (riscaldata) dal pianerottolo delle scale (ambiente non riscaldato) è da considerare una porta ad uso interno secondo la UNI EN 12519 e quindi non da marcare CE poiché ricadente nell’ambito di applicazione della UNI EN 14351-2, mentre nell’accezione della Circolare sarebbe da considerare ad uso esterno e quindi soggetta a marcatura CE ai sensi della UNI EN 14351-1.

Tutto ciò, potrebbe creare confusione rispetto agli adempimenti a cui il Fabbricante deve ottemperare nel caso di porte tagliafuoco interne che delimitano ambiente non riscaldato da uno riscaldato. È interpretazione di UNICMI che tali porte debbano essere considerate comunque “porte ad uso interno” in quanto non confinanti con l’esterno dell’edificio: dovranno quindi seguire le procedure di omologazione ai sensi del D.M. 21/06/2004 e non possono essere marcate CE ai sensi della UNI EN 14351-1, in quanto esulano dal suo campo di applicazione…“.

Il comunicato prosegue ricordando che la circolare dettaglia pure gli adempimenti necessari nel caso di porte o finestre resistenti al fuoco e/o tenuta ai fumi con doppio uso (sia per interno che per esterno).

In questo caso – viene ribadito dall’associazione – , è necessario che il Fabbricante soddisfi tutte le condizioni che seguono:

 

  • Appronti tutta la documentazione di marcatura CE in relazione al suo “uso per esterni”, inclusa la DoP, ai sensi della norma armonizzata (UNI EN 14351-1);
  • Appronti anche la documentazione relativa all’ omologazione in relazione al suo “uso per interni” in accordo al D.M. 21/06/2004 potendosi avvalere anche dei rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE come prodotto per “esterni”;
  • Nella redazione del libretto di installazione, uso e manutenzione devono essere riportate le indicazioni relativi ad entrambi gli usi.

 

Infine, ricordiamo che la marcatura CE di porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali resistenti al fuoco, avviene ai sensi della norma UNI EN 16034:2014, unitamente alle specifiche norme di prodotto ad essa correlate.

Le UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 e UNI EN 13241:2003+A2:2016 vanno quindi lette congiuntamente alla UNI EN 16034:2014 nel caso di manufatti resistenti al fuoco. Ne consegue che in DoP dovranno essere riportate sia le caratteristiche essenziali del manufatto previste dalle singole norme di prodotto (UNI EN 14351-1 oppure UNI EN 13241) sia le nuove caratteristiche essenziali introdotte dalla UNI EN 16034:2014.

Il sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (AVCP) del prodotto, in questo caso, avviene nel sistema 1 (il più severo).”

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