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Piccoli Comuni, operative misure a sostegno efficentamento energetico

Per poter usufruire del contributo pari al 50% del costo dell'intervento di efficentamento energetico ( che può comprendere anche i serramenti) l'opera deve essere avviate entro il 15 novembre 2020

I piccoli Comuni hanno 2 mesi per avviare nuove opere di efficentamento energetico e sviluppo sostenibile il cui costo potrà essere sostenuto al 50% dallo Stato nei limiti  del contributo individuato per ciascun comune con il decreto di assegnazione.

Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 227 del decreto MiSe rilasciato il 1 settembre relativo alle “Modalità di attuazione dell’intervento a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai comuni”, diventa infatti operativo quanto previsto dal  comma 1 dell’ art. 30 il Dl “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, per l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti dei contributi (pari al 50% del costo) per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Possono beneficiare del contributo previsto i piccoli Comuni (1.940 quelli già in dicati come assegnatari dal Dl Sviluppo) che realizzano una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Interventi ammessi

Interventi che a solo titolo esemplificativo sono riportati nell‘Allegato 1 il decreto attuativo, suddivisi in due tabelle relative agli interventi in materia di efficientamento energetico (tabella A) e allo sviluppo territoriale sostenibile (tabella B).

Tra i numerosi interventi agevolati ammessi in materia di  efficentamento energetico è compresa la “sostituzione di infissi e pannelli vetrati con altri a minor dispersione termica e introduzione di schermature”

In merito agli interventi ammessi ,il decreto ministeriale che rende accessibili ai piccoli comuni i finanziamenti previsti a sostegno specifica che le opere devono obbligatoriamente rispettare le seguenti condizioni:

essere avviate entro il 15 novembre 2020 (la dove per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori)

non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno in corso.

 

 

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