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Edilizia, dal 1° novembre necessario DURC di congruità

Dal 1° novembre scatta l'obbligo di presentare Documento Unico di Regolarità Contributiva per le imprese la cui attività rientra nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale

dal 1° novembre necessario DURC di congruità

Come stabilito dal Decreto Ministeriale numero 143 del 25 giugno 2021 che l’ha introdotto, dal 1 novembre il DURC di congruità deve essere richiesto alla Cassa Edile territorialmente competente per i lavori edili  per i quali si è effettuata la denuncia di inizio lavori.

Documento Unico di Regolarità Contributiva che ha l’obiettivo di valutare, mediante un sistema di calcolo automatico, se i costi della manodopera sono proporzionati all’incarico affidato.

La norma, infatti, impone alle aziende di ottenere l’attestazione di congruità dalla Cassa Edile territorialmente competente mediante la verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione e trova applicazione, in particolare, nei seguenti ambiti:

  • lavori pubblici;
  • lavori privati il cui valore sia uguale o superiore a 70.000 euro.

La verifica consiste in un confronto tra il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori.

In particolare, la tabella inserita nel decreto che introduce il nuovo DURC di congruità prevede alcune categorie di lavori e delle connesse percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera.

Lavori ed incidenza che entrando in dettaglio per la nuova edilizia civile indicano una percentuale minima sul valore dell’opera non inferiore al 14,28% , percentuale che scende al 5,36% se riferita alla nuova edilizia industriale impianti esclusi, mentre per gli interventi di ristrutturazione degli edifici civili la percentuale minima indicata sale al 22%  e al 6,69% nel caso, invece, la ristrutturazione riguarda edifici industriali.

La percentuale minima sul valore dell’opera sale al 30% nell’ipotesi di restauro e scende al 13,77% nel caso si tratti di opere stradali, ponti, etc.

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