Normativa

    Rivoluzione UE. Punto 2: Regolamento 2023/988

    Rivoluzione incardinata su alcuni regolamenti UE che cercheremo di analizzare per punti in una serie di articoli pubblicati sulla rivista  - e qui brevemente anticipati limitatamente al campo di applicazione - che ci accompagneranno fino alla fine dell’anno

    Rivoluzione UE. Punto 2: Regolamento 2023/988È in atto una rivoluzione legislativa che riguarda la commercializzazione dei prodotti nel Mercato Unico dell’Unione europea e che coinvolge, a partire dalla concezione e progettazione dei prodotti stessi, anche il vastissimo settore dei “serramenti” e delle “chiusure automatizzate” in genere.

    Rivoluzione imperniata su quanto disposto da diversi Regolamenti UE di cui l’avvenuta entrata in vigore – al momento soprattutto formale – del n. 2024/3110 per la marcatura CE dei prodotti da costruzione costituisce solo uno degli elementi di cui tenere necessariamente conto.

    Rivoluzione che cercheremo di analizzare per punti in una serie di articoli pubblicati sulla rivista  – e qui brevemente anticipati limitatamente al campo di applicazione – che ci accompagneranno fino alla fine dell’anno .

    Dopo avere brevemente riepilogato sulle pagine del numero di marzo di “Serramenti Design e Componenti”  cosa comporti a livello normativo e di applicazione pratica il passaggio da Direttiva a Regolamento, è tempo ora di entrare nel vivo della rivoluzione di scenario operativo che è destinata a condizionare la vita, lo sviluppo e la sopravvivenza stessa delle imprese determinato dagli effetti una concatenazione di regolamenti che inizia dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla Sicurezza generale dei prodotti.

    Regolamento questo che ricordiamo è entrato in vigore il 12 giugno 2023 ed ha abrogato, a partire dal 13 dicembre 2024, la precedente Direttiva 2001/95/CE recepita in Italia con le disposizioni che sono contenute negli articoli da 102 a 111 del “Codice del Consumo” e che devono considerarsi quindi implicitamente abrogate sebbene non sia ancora intervenuto al riguardo un provvedimento formale di abrogazione da parte del legislatore italiano.

    Il suddetto Regolamento 2023/988  (in seguito indicato anche come “il Regolamento”) ha infatti abrogato la precedente Direttiva in forza del suo art. 50 “con effetto dal 13 dicembre 2024”, cosicché hanno perduto automaticamente ogni validità ed efficacia, a partire dalla suddetta data, le disposizioni legislative italiane che avevano recepito la Direttiva europea ormai abrogata” e sono invece divenute direttamente e completamente applicabili le disposizioni del Regolamento che sarà qui limitato al campo di applicazione rimandando  per approfondimenti e commenti alle pagine della rivista.

    La nuova disciplina rappresenta un passo significativo verso l’aggiornamento, il potenziamento  e la modernizzazione della normativa europea in materia di sicurezza dei prodotti destinati ai “consumatori”, in quanto mira ad innalzare ulteriormente il livello di protezione dei “consumatori” stessi, tenendo conto, tra l’altro, dell’evoluzione dei canali di vendita – in particolare l’e-commerce – e delle nuove sfide legate all’influenza della digitalizzazione sulla sicurezza dei prodotti ed all’adozione della Intelligenza artificiale.

    Come evidenziato nel precedente intervento dedicato alle differenze tra Direttive e Regolamenti, il Regolamento 2023/988 è self executive poiché non soltanto è entrato in vigore ma è divenuto anche direttamente applicabile in tutte le sue disposizioni – a partire dalla data qui sopra precisata – in tutti i paesi della UE senza la necessità di emanazione di atti legislativi di recepimento e attuazione da parte degli Stati membri.

    Questi ultimi sono comunque tenuti ad emanare specifici atti di esecuzione per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo  in tutti i punti e per tutti gli aspetti che – ferma restando sempre  l’entrata in vigore e l’applicabilità delle disposizioni regolamentari a partire dalle date rispettivamente fissate dal Regolamento stesso – sono devoluti ai legislatori nazionali e tra cui rientra in modo importante la previsione e la disciplina delle sanzioni applicabili nel caso di violazione delle prescrizioni della nuova regolamentazione europea.

    L’Italia non ha ancora provveduto all’adempimento di questo particolare obbligo normativo riservato alla competenza del proprio legislatore ma, al riguardo, è intervenuto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (da qui in seguito indicato anche nel suo acronimo MIMIT) che nelle proprie FAQ (Frequently Asked Questions) ha dichiarato di ritenere applicabili in via transitoria le sanzioni attualmente previste dal “Codice del Consumo” che risultavano ovviamente riferite al recepimento della precedente Direttiva 2001/95/CE.

    A tale riguardo occorre però considerare l’orientamento della nostra Corte di Cassazione secondo cui in presenza di modificazioni legislative nella stessa materia, allorché sussiste una sostanziale “continuità normativa” tra i precetti della precedente legislazione e quelli della nuova legislazione, possono risultare applicabili le sanzioni precedentemente previste purché si tratti di prescrizioni legislative almeno sostanzialmente comuni alla legislazione previgente ed a quella successiva.

    Occorre, inoltre, qui avvertire che da quanto sarà qui esposto successivamente emergeranno per la legislazione vigente anche nuovi obblighi per i quali dovranno essere previste – nel rispetto del “principio di legalità” – nuove e specifiche sanzioni non potendosi estendere quelle relative ad obblighi non precedentemente previsti.

     Campo di applicazione

    Il nuovo Regolamento 2023/988 si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo purché destinati all’utilizzo da parte dei “consumatori”, compresi quelli venduti online, siano essi nuovi, usati, riparati, ricondizionati o modificati sostanzialmente e siano essi ceduti a titolo oneroso o gratuito.

    Ai fini dell’applicazione del Regolamento, si considera “prodotto”, secondo la definizione del Regolamento stesso “qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato”, mentre la definizione di “consumatore” è prevista dal n. 17 dell’art. 3 dello stesso Regolamento ed è stata qui anticipata nella nota n. 1 alla quale pertanto si fa rinvio.

    La destinazione al “consumatore” può essere ricavata dalla natura, dalla funzione, dalla presentazione del prodotto o, secondo anche le “linee guida” già emesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, può essere anche dedotta dai canali attraverso cui il prodotto viene commercializzato. Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione del nuovo Regolamento pure i prodotti concepiti per uso professionale se tali prodotti risultano accessibili al pubblico dei consumatori attraverso canali di distribuzione al dettaglio o online che siano utilizzabili anche nel caso di non titolarità di una partita iva.

    Rientrano altresì nel campo di applicazione del nuovo Regolamento i prodotti ad uso promiscuo “professionale–consumeristico” e quelli che, pur destinati alla installazione da parte di soggetti professionali, sono in definitiva accessibili all’acquisto da parte dei consumatori. Nel settore dei serramenti e delle chiusure tecniche potranno essere, pertanto, esclusi dall’applicazione delle prescrizioni del nuovo Regolamento solamente i prodotti che sono destinati in via esclusiva al settore professionale, industriale, commerciale o artigianale e che in nessun caso sono destinati all’utilizzo anche da parte dei consumatori.

    Come anticipato in apertura per i restanti importanti aspetti vi rimandiamo alla lettura anche via web delle pagine di “Serramenti  Design e Componenti”

    LASCIA UN COMMENTO

    Inserisci il tuo commento
    Inserisci il tuo nome