Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre è stato possibile leggere il testo definitivo affiancato dai necessari allegati del decreto che ha introdotto il Conto Termico 3.0. Tuttavia è bene subito avvertire chi legge che quanto definito diverrà formalmente attuativo dal 25 dicembre ma bisognerà aspettare ulteriori 60 giorni perché diventi operativo.
Sempre ché nel frattempo non si decidano ulteriori aggiustamenti (siamo “in tempi” da Legge di Bilancio 2026) per poter avere accesso all’atteso aggiornato strumento di incentivazione per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici, bisognerà aspettare ancora diversi mesi.
Strumento di incentivazione tra cui – è bene subito ribadirlo – rientrano anche gli interventi di sostituzione di infissi/serramenti e l’installazione di schermature solari esclusivamente se effettuati in edifici privati appartenenti all’ambito terziario (nel testo ne vengono indicate categorie catastali) o in edifici appartenenti o riconducibili alla pubblica amministrazione ovvero ai: “…loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonché, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico.”
Importante ancora sottolineare che non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un contributo a fondo perduto il cui controllo è affidato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Come abbiamo già segnalato, il testo del Conto Termico 3.0, aggiorna e potenzia le misure dal decaduto Decreto del 2016 introducendo importanti novità, tra le quali l’ampliamento per specifici impieghi dei beneficiari, nuove tipologie di interventi, maggiore copertura dei costi e semplificazioni operative.
Invariata la sua struttura sempre composta da diverse parti; nella prima relativa alle Disposizione Generali al comma 1 dell’articolo 3 “Limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi” si legge che:” I limiti di spesa annua cumulata per gli incentivi di cui al presente decreto sono complessivamente pari a 900 milioni di euro annui”.
Obbligo attestazione pre e post intervento
Nella seconda parte relativa a “Interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici” ai commi B e C dell’art 5 si legge che a tali incentivi sono ammessi pure la:” sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato” e “installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.” Opere che al pari delle altre, devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all’intervento.
Tra le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, comprensivo di IVA, rientrano pure: “gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell’infisso stesso.”
Il Conto Termico 3.0 riconosce una copertura media contenuta nel 65% delle spese ammissibili, che può arrivare al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, per le scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Viene inoltre introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo. Gli interventi incentivati sono erogati in quote annuali per una durata differenziata a seconda del tipo di intervento effettuato; quello tabellato per serramenti e schermature è di 5 anni.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative: a) tramite accesso diretto con richiesta che deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi; b) tramite prenotazione effettuata da soggetti incaricati.
Il testo è corredato da due corposi allegati di cui il secondo riportante le metodologie di calcolo e, tabellate, il costo massimo assimilabile per avere accesso all’incentivo ed il valore massimo dell’incentivo ammesso.
In chiusura, ripetiamo che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, dovrà provvedere all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 25 febbraio 2026.


