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Da febbraio nuovi CAM, riconosciuta importanza norme su posa in opera serramenti

Dopo anni di impegno delle principali associazioni di settore, dal prossimo mese di febbraio la corretta progettazione della posa in opera dei serramenti rientra tra i criteri obbligatori per l'affidamento e la progettazione di interventi edilizi relativi ad appalti pubblici

Dopo anni di discussioni e circolazione di bozze varie, con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.281 di dicembre del  decreto:” Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 24 novembre 2025, i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi)saranno operativi dal prossimo mese di febbraio.

Come dettagliato da UNICMI nel corso di un convegno svoltosi all’ultimo MADE di Milano, per la filiera dei serramenti è stato finalmente raggiunto l’obiettivo di vedere riconosciuta l’importanza della posa in opera dei serramenti, delle norme UNI che la regolano e del ” Marchio Progettazione Posa Qualità” sviluppato dalle più importanti associazioni di settore per attestarne la corretta progettazione ed esecuzione.

Nuovi CAM che come recita l’articolo 1 sono adottati per:”…l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.”

Come meglio riassume la stessa associazione UNICMI i nuovi CAM “si applicano, con criteri obbligatori e criteri premianti, a tutti i contratti pubblici di appalto e alle concessioni pubbliche aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di interventi edilizi, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, e quindi alle gare indette dalle pubbliche amministrazioni. I criteri CAM trovano applicazione e si differenziano per le seguenti tre macro-categorie di gare:

1. l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;

2. l’affidamento ed esecuzione dei lavori per interventi edilizi;

3. l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

La sostenibilità

Un ruolo centrale hanno ora le certificazioni del contenuto % di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti anche per il materiale alluminio applicato al settore serramentistico. Tra tali certificazioni rientrano anche le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) opportunamente integrate con l’indicazione delle percentuali di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, determinate con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto.

Rispetto alla precedente versione dei CAM, è stato incluso anche il materiale alluminio nel criterio relativo al contenuto minimo di materia recuperato, riciclata o sottoprodotti dei telai di serramenti e chiusure oscuranti, mentre in precedenza era valido solo per il PVC.

Di conseguenza, l’alluminio impiegato in serramenti, chiusure oscuranti o zanzariere, dovrà essere dotato di idonea certificazione delcontenuto minimo del 40% di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti.

Il ruolo della posa in opera

I nuovi CAM danno grande importanza alla corretta progettazione ed esecuzione della posa in opera dei serramenti. La conformità alla serie di norme UNI 11673 è infatti richiamata in diversi criteri obbligatori e premianti. Sono stati aggiunti i seguenti nuovi criteri CAM:

 

  1. nuovo criterio CAM obbligatorio in ambito progettuale “2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco” che prevede che i nodi di posa dei serramenti esterni ed interni siano conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure che nodi di posa di serramenti esterni e interni siano del tipo “già qualificati”, ai sensi della norma citata. Il soddisfacimento di questo criterio può avvenire tramite il possesso del Marchio Progettazione Posa Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.
  2. Criterio premiante “3.2.11 Capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni”, relativo alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del posatore di serramenti, così come richiamate nella norma UNI 11673-2. Il criterio premia l’operatore economico, da intendersi non come singolo soggetto ma come azienda, che realizza nodi di posa per l’installazione di serramenti esterni e interni, qualificati secondo la norma UNI 11673-1. La conformità dell’installazione si può ritenere soddisfatta qualora essa risponda ai requisiti del Marchio Posa Qualità Serramenti.

Il possesso da parte dell’azienda del Marchio Posa Qualità Serramenti consente qundi di rispondere al criterio premiante 3.2.11, in alternativa al criterio 3.2.10 che invece prevederebbe che la documentazione comprovante la specializzazione o la conformità alle norme tecniche UNI (tra le quali la UNI 11673-2) venga fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere….”

I nuovi CAM introducono ulteriore rilevanti novità in merito a telai, chiusure oscuranti, vetrate e fattore solare sui quali avremo certo modo di tornare nei prossimi mesi, ma come ricordato dalla stessa UNICMI è importante ancora ribadire che” .. quando un appalto o una concessione rientrano nell’ambito di applicazione di un decreto ministeriale che disciplina i CAM, l’amministrazione ha l’obbligo di recepire integralmente tali criteri nella documentazione di gara, senza margini di discrezionalità.

 

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