Direttiva Ue

Stretta UE sui claim ambientali: per aziende/operatori si valuteranno i fatti

A seguito del prossimo obbligo di recepimento della direttiva UE per tutte le imprese fare riferimento/declamare aspetti ambientali generici, non dimostrabili o privi di basi verificabili, diventerà molto rischioso

Entreranno in vigore quest’anno, e più precisamente entro settembre, le misure previste dalla Direttiva (UE) 2024/825 Empowering Consumers for the Green Transition che introducono il divieto di utilizzo da parte delle imprese/operatori di affermazioni (claim) ambientali vaghe, assolute o non supportate da evidenze verificabili.

Affermazioni  quali “eco”, “sostenibile”, “a basso impatto” o “amico dell’ambiente”  che si leggono su depliant e/o le confezioni di molti prodotti non potranno più essere utilizzate a meno che siano oggettivamente dimostrabili.

Divieto che coinvolge in modo trasversale tutti i possibili strumenti di comunicazione del claim: siti web, packaging, schede prodotto, materiali marketing e comunicazione B2B, con effetti diretti anche su gare, rapporti di filiera e relazioni con clienti e istituti finanziari per i quali – opportuno ricordarlo -, il criterio della sostenibilità vale un punto nella determinazione del merito creditizio.

Da chiarire subito che la nuova disciplina normativa comunitaria non introduce la necessità di ottenere una specifica certificazione obbligatoria perché il suo scopo è quello di ostacolare/contrastare la diffusione del “greenwashing” rendendo di fatto più difficile, e più rischioso, “raccontare” al pubblico la sostenibilità del materiale/filiera/prodotto/processo senza avere alcuna oggettiva possibilità di poterlo di mostrare .

Con l’entrata in vigore di queste disposizioni le autorità nazionali competenti potranno finalmente contestare claim ambientali ritenuti ingannevoli, imponendo sanzioni, modifiche alla comunicazione o il ritiro di messaggi pubblicitari.

Conseguentemente per le imprese sono destinati ad acquisire ulteriore importanza strumenti in grado di fornire basi verificabili alle dichiarazioni ambientali declamate quali, tra gli altri, gli studi LCA (Life Cycle Assessment) e le  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).

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