Come a suo tempo segnalato dal 1° gennaio tutte le aziende devono essere coperte da una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali ovvero: terremoti, alluvioni, frane e inondazioni. Obbligo già operativamente in vigore per le grandi e medie imprese.
A prevederlo, lo ricordiamo, il decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18 entrato il vigore il 14 marzo dello scorso anno. In proposito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha opportunamente reso disponibili delle FAQ in cui ne vengono riepilogati e chiariti in 13 risposte i principali elementi di dubbio sull’applicabilità, quale per esempio che l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese sia esse aventi sede legale in Italia o all’estero.
Nelle FAQ pubblicate si legge, inoltre, che “Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).”
Sempre in riferimento all’obbligo di polizza catastrofale, qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà viene chiarito che “…oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione.
L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.”


