Dopo aver trattato in questo spazio e sul numero di dicembre di “Serramenti Design e Componenti” le novità rivoluzionarie che riguardano per i “prodotti da costruzione” le definizioni ed il campo di applicazione della disciplina applicabile occorre ora affrontare la nuova nozione di “operatore economico” ed i relativi “obblighi generali” come definiti dal nuovo Regolamento che diversamente dal precedente (Regolamento UE n. 305/2011), impone determinati obblighi a carico di “tutti” gli operatori economici la cui cerchia, secondo quanto qui già evidenziato in precedenza evidenziato si è notevolmente allargata in linea con i nuovi obiettivi regolamentari che sono diversi e più ampi rispetto a quelli considerabili ormai come tradizionali.
Da qui, pertanto, la conseguenza di richiedere il coinvolgimento di nuovi “attori” della circolazione e dell’utilizzo dei “prodotti da costruzione” allo scopo di garantire in modo più completo, differenziato e articolato la sicurezza di questi “prodotti” e, di riflesso, delle “opere da costruzione”.
Anticipando in parte qui quanto dettagliato sul numero di febbraio in distribuzione, pure sotto tale profilo occorre qui di seguito precisare la nozione nuova e notevolmente estesa di “operatore economico” grazie al supporto indispensabile della definizione fornita al p. 9 dell’art. 3 del Regolamento.
Secondo questa disposizione si considerano “operatori economici” tutti i seguenti soggetti: “il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento in relazione alla fabbricazione o alla rifabbricazione dei prodotti, compresi prodotti da riutilizzare, o alla messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, in conformità del presente regolamento” (v. n. 9 dell’art. 3 del Regolamento).
PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DELL’APPLICABILITA’
Per quanto riguarda gli obblighi di portata generale il cui rispetto è imposto dal Regolamento a tutti gli “operatori economici” – e fatti salvi gli obblighi particolari riguardanti specifiche categorie di questi “operatori” sui quali si tornerà qui in seguito – e, dunque, per quanto riguarda sia i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori, che i fornitori di servizi di logistica e gli “operatori” nei mercati on line – si stabilisce preliminarmente che “gli obblighi degli operatori economici a norma del presente capo si applicano solo in relazione ai prodotti coperti da una specifica tecnica armonizzata o ai prodotti recanti la marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea”.
A questo punto, per individuare correttamente la portata della disposizione che stabilisce i presupposti, le condizioni, l’ambito ed i confini applicativi degli obblighi riguardanti tutti gli “operatori economici”, ritorna dunque non solo utile ma anche indispensabile precisare, grazie sempre alle definizioni regolamentari, che cosa si deve intendere ai fini del Regolamento per:
- prodotto
- specifica tecnica armonizzata
- valutazione tecnica europea
- disciplina della marcatura CE.
Pertanto:
- per “prodotto” si deve intendere “un prodotto da costruzione o un altro elemento che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento come indicato all’articolo 2” (v. n. 2 dell’art. 3 del Regolamento).
- Per “specifiche tecniche armonizzate” devono intendersi esclusivamente le “norme armonizzate di prestazione che sono state rese obbligatorie ai fini dell’applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, agli atti di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 3 e all’articolo 10, paragrafo 2” (v. n. 42 dell’art. 3 del Regolamento).
- Per “valutazione tecnica europea” deve intendersi esclusivamente “la valutazione documentata della prestazione di un prodotto, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea” (v. n. 19 dell’art. 3 del Regolamento).
- Per quanto riguarda la “marcatura CE” – che costituisce anch’essa un presupposto indefettibile per l’applicabilità degli obblighi regolamentari – il Regolamento fornisce sia la disciplina dei “principi generali” e dell’“uso”, che le “regole” e le “condizioni” per l’apposizione di questa “marcatura”. Pertanto, risulta necessario e sufficiente in questa sede – rinviare alle chiare e precise disposizioni degli artt. 17 e 18 del Regolamento. Queste ultime, infatti, unitamente ai “principi generali” che sono contenuti nell’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed ai quali si fa qui esplicito e completo rinvio – costituiscono la regolamentazione organica e completa della “marcatura” in questione, a partire dagli aspetti più generali relativi ai presupposti e alle condizioni della sua “apposizione”, con la conseguente assunzione della relativa responsabilità, per arrivare alle prescrizioni riguardanti – in modo molto dettagliato e financo minuzioso – contenuti, forme, modalità e tempistica dell’“apposizione” medesima.
SANZIONI PER VIOLAZIONE PRESCRIZIONI “MARCATURA CE”
A fronte di una disciplina che, come sopra già evidenziato, non lascia spazio a vuoti normativi, dubbi e/o facili equivoci, conviene qui per efficacia di connessione – ed in considerazione del livello delle responsabilità che possono essere assunte – anticipare il commento riguardante la disposizione con la quale il Regolamento stabilisce che “apponendo la marcatura CE … l’operatore economico si assume la responsabilità della conformità del prodotto “alla prestazione dichiarata ed ai requisiti dei prodotti…” (art. 17, 3° c., 1^ parte) in quanto tali requisiti risultino applicabili conformemente alle previsioni regolamentari, così da rinviare alle norme previste dal “diritto nazionale” degli Stati membri dell’Unione in materia di responsabilità sia contrattuale che extra-contrattuale.
Con la successiva parte della medesima disposizione si stabilisce e si precisa infatti che “apponendo” la medesima “marcatura” l’operatore economico “diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto dei requisiti…” applicabili ai relativi prodotti “conformemente al diritto nazionale…”. A quest’ultimo riguardo per quanto concerne l’ordinamento italiano non si può che rinviare alle pertinenti, precise e rigorose disposizioni che sono previste dal Codice Civile per regolare legislativamente le due forme di responsabilità che sono citate dal Regolamento, salvo però qui avvertire che le sanzioni applicabili per le violazioni delle prescrizioni sulla “marcatura CE” possono essere – a seconda della specifica disciplina legislativa che potrà essere emanata per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (così come già avvenuto per il Regolamento (UE) n. 305/2011) – oltre che civilistiche anche amministrative e pecuniarie, senza peraltro esclusione di sanzioni penali per gli illeciti più gravi.
Come approfondito sulle pagine della rivista, alle suddette responsabilità di natura civile–contrattuale, amministrativa-pecuniaria e penale-contravvenzionale – sempre per la violazione della disciplina regolamentare riguardante la sulla “marcatura CE” dei prodotti d costruzione – potranno aggiungersi più gravi sanzioni penali per l’eventuale delitto previsto dall’art. 515 del Codice Penale che reprime e punisce la “frode in commercio” quando l’apposizione di questa “marcatura” possa assumere – come ampiamente verificatosi nell’esperienza secondo la giurisprudenza penale della Suprema Corte italiana – il carattere fraudolento che è richiesto per la sussistenza di questo tipo di reati.


