Fiscalità

Fisco. Concordato preventivo biennale in scadenza “con ravvedimento”

Come chiarito da AdE l'opzione del ravvedimento va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive

Fisco. Concordato preventivo biennale in scadenza "con ravvedimento"Come previsto da decreto legislativo, n.84 del 17 giugno convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, il 30 settembre termina la possibilità  di aderire al concordato preventivo biennale, a partire dalle annualità 2025-2026.

In proposito,  l’Agenzia della Entrate ricorda che è online il provvedimento del 19 settembre 2025 con il quale vengono delineate le modalità di accesso al ravvedimento speciale previsto per i contribuenti che entro i termini di legge (30 settembre 2025) aderiscono al concordato preventivo biennale 2025/2026.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’adesione va effettuata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 12-ter del decreto fiscale che prevede la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nel periodo d’imposta 2024 e che aderiscono al concordato preventivo biennale (articoli da 10 a 22 del Dlgs 13/2024) per il biennio 2025 e 2026, di adottare un particolare regime di ravvedimento per le annualità dal 2019 al 2023, beneficiando di imposte sostitutive di quelle sui redditi, delle addizionali e dell’Irap.

L’opzione va esercitata dal 1° gennaio al 26 marzo 2026 presentando, per ogni annualità, l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Nel cassetto fiscale è disponibile la “Scheda di sintesi” aggiornata per il Concordato preventivo biennale 2025/2026, che contiene anche una sezione dedicata al calcolo degli importi dovuti tramite il ravvedimento speciale.

Ricordiamo ancora che possono aderire al concordato biennale i soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Non possono invece partecipare: i contribuenti che hanno già aderito al primo biennio (2024-2025); i soggetti in regime forfetario (inclusi solo in via sperimentale nel 2024); le attività con ricavi o compensi oltre 5.164.569 euro.

Non possono inoltre aderire i contribuenti che presentano debiti maturati in anni precedenti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. Per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate si intendono, come chiarito dalla relazione illustrativa alla norma, i debiti derivanti: − dalla notifica di atti impositivi , conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici ; − dalla notifica di cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Come chiarito dalla circolare 9E sempre dell’Agenzia delle Entrate in ogni caso deve trattarsi di: ” debiti scaturenti dalla notifica degli atti precedentemente indicati che, nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026, al 31 dicembre 2024 siano divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili. Non rilevano dunque i debiti per i quali, alla data sopra indicata, pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o vi sia un contenzioso pendente.”

 

 

 

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