Decreto Legge

Green-pass sui luoghi di lavoro: in Gazzetta il decreto legge

Solo per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta entro il 31 dicembre 2021

 

Grenn-pass sui luoghi di lavoroPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Decreto che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre estende l’obbligo del green-pass all’intero settore del lavoro sia esso impiegato in aziende private, pubbliche o costituito da lavoratori autonomi.

Nell’attesa che per alcuni settori ( tra cui anche le attivitĂ  in cantiere ed i trasporti) vengano pubblicate le annunciate linee guida, entro il prossimo 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono predisporre le modalitĂ  operative per l’organizzazione delle verifiche ai propri dipendenti, anche a campione, prevedendo, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento degli accessi nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento.

In caso di mancato possesso del green-pass il  lavoratore  è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione senza conseguenze disciplinari e con il diritto della conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Solo per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta entro il 31 dicembre 2021.

La sanziona previste per il mancato rispetto delle disposizioni da parte dei lavoratore sorpreso all’interno del luogo di lavoro è una multa di importo compreso tra i 600 e 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

(immagine da “Il messaggero”)

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