Nell’ambito delle attività di supporto tecnico-operativo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo nazionale gestori ambientali, con la collaborazione di Ecocerved e Unioncamere, avvia un nuovo ciclo formativo rivolto a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto sulla gestione dei rifiuti pericolosi messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Il percorso è articolato in 10 webinar finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sui servizi di supporto del RENTRI relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita e aperta a tutti i soggetti interessati. I webinar avranno una durata indicativa di 60 minuti. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione. Il link per la registrazione sarà disponibile 48 ore prima della data di ciascun evento.
Ricordiamo che come indicato dal regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» introdotto dal MASE N. 59 del 4 aprile 2023, “tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1. 2.” entro il 13 febbraio dovranno tenere i registri di carico e scarico e di identificazione del rifiuto, con i nuovi modelli ed in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Obbligo al quale devono sottostare anche i produttori di serramenti iscritti mentre quelli esclusi dall’obbligo di iscrizione, in virtù di quanto disposto dal comma 3 bis dell’art. 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/2025, emettono il FIR in formato cartaceo anche nel caso di rifiuti pericolosi e non trasmettono al RENTRI i dati dei FIR.
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica i soggetti di seguito indicati: a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti


