“Per il solo periodo di imposta 2012 è approvata, in base all’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati…I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2012, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità , ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.” Così si legge nel testo del decreto che per il solo 2012 apporta una significativa revisione degli studi di settore dei comparti relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. Tra i parametri considerati figurano: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari; l’aumento del costo del carburante; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione del territorio; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte di prestazioni rese.