Regolamento UE

Marcatura CE e mercato: obbligatorie le nuove disposizioni

Il produttore del nuovo serramento deve fornire la dichiarazione di conformitĂ 

Le variazioni alla commercializzazione dei nuovi serramenti devono da oggi obbligatoriamente soddisfare quanto imposto dal Regolamento U.E. n. 305/2011 che, abrogando la Direttiva 89/106/CEE, fissa nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.  Ne consegue che per poter essere commercializzati sul mercato, i nuovi serramenti (intesi come per la prima volta immessi sul mercato) e gli altri prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, o conformi a una valutazione tecnica europea, devono obbligatoriamente essere muniti di dichiarazione di prestazione e della marcatura CE che secondo le nuove regole deve dare indicazioni pure sulla sostenibilitĂ .  Da questo obbligo sono esclusi, perchĂ© ritenuti conformi al Regolamento, i serramenti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa documentazione. BenchĂ© negli ultimi 18 mesi al passaggio da Direttiva a Regolamento abbiamo dedicato numerosi approfondimenti pubblicati nella rubrica esclusiva di “serramenti+design”, qui comunque ricordiamo che il Regolamento introduce diverse novitĂ  rispetto alla Direttiva, principalmente riguardanti le modalitĂ  con cui le caratteristiche essenziali dei prodotti vengono dichiarate. In particolare l’attestato di conformitĂ  previsto dalla Direttiva – che poteva consistere, a seconda della classe di rischio del prodotto, in una dichiarazione di conformitĂ  del fabbricante oppure in un certificato di conformitĂ  rilasciato da un organismo riconosciuto – è ora sostituito dalla dichiarazione di prestazione, quale risultato del processo di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto medesimo. Dichiarazione che deve essere fornita dal produttore del serramento posto in commercio e che descrive la prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. I contenuti della dichiarazione di prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra l’altro:

– il riferimento del prodotto-tipo;

– il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;

– l’uso previsto del prodotto;

– l’elenco delle caratteristiche essenziali ampliate alla sostenibilitĂ , di cui almeno una deve essere dichiarata;

– le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

Tale dichiarazione deve accompagnare obbligatoriamente la marcatura CE, marcatura che deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.  Il Regolamento prevede deroghe alla dichiarazione di prestazione. Deroghe indicate all’articolo 5 che intervengono quando un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie (attenzione: su tali aspetti si attende ancora il rilascio di un documento di chiarimento), su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato/assemblato nel cantiere dell’edificio a cui è destinato; oppure ancora quando è fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o architettonica. Ricordiamo infine, che essendo stato emanato un decreto (DM 5 Marzo 2007) di attuazione della Direttiva, per alcune tipologie di accessori per serramenti rimane valido l’elenco delle caratteristiche essenziali da dichiarare obbligatoriamente, specificato per ciascun prodotto nel corrispondente decreto (per le caratteristiche essenziali non obbligatorie il fabbricante può riportare la dicitura NPD).

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