“A decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento” Così recita l’articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge n.98 (6 luglio 2011) a partire da oggi ha determinato l’elevamento al 22% dell’IVA ordinaria (quella del 4 e 10% rimango invariate). Per bloccarne l’aumento necessariamente occorreva modificare tale passaggio mediante l’approvazione da parte del Governo di un decreto legge e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Modifica che i recenti eventi che hanno coinvolto il Governo hanno reso di fatto impraticabile. Come ribadito pure dall’Agenzia delle Entrate, da oggi dunque ai fini dell’emissione delle fatture fiscali, per le quali l’IVA viene esposta, sui registratori di cassa di negozianti e distributori dovrà già essere state modificata l’aliquota IVA ordinaria. Per gli scontrini e le ricevute, invece, nel registro dei corrispettivi, dove vanno registrate le operazioni giornaliere, va creata un’apposita colonna, relativa all’aliquota IVA del 22%. Per quanto riguarda invece l’IVA da applicare agli ordini fatti ieri 30 settembre, con consegna successiva, si deve considerare la cessione di beni mobili effettuata al momento della consegna del bene, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale), quindi, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% sarà valido esclusivamente per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Ovviamente, se prima della consegna verrà emessa la fattura o verrà pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considererà effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Dunque, si applicherà l’IVA del 21%, se la fattura o il pagamento avverranno entro il 30 settembre 2013, indipendentemente dal fatto che la consegna avverrà il 1 ottobre. Per quanto riguarda prestazioni e servizi, quali la posa in opera giusto per intenderci, la nuova aliquota IVA viene applicata quando si considerano effettuate tali prestazioni all’atto del pagamento del corrispettivo; quindi, l’aumento delle aliquote può essere evitato solo se il saldo è avvenuto entro il 30 settembre, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Pure se prima del pagamento viene emessa la fattura, l’operazione si può legittimante considerare effettuata, però nei limiti dell’importo fatturato, alla data della fattura e si applica l’aliquota IVA in vigore nel momento della fatturazione. Per quanto concerne gli acconti pagati prima della fornitura, se prima dell’aumento viene pagato un acconto, il fornitore ha l’obbligo di emettere la fattura, applicando l’aliquota IVA del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato. Da sottolineare infine come per le imprese che cedono i loro beni con l’aliquota del 4% o del 10% ( quali quelle della filiera serramentistica) l’aumento determinerà un ulteriore effetto negativo sul “bilancio IVA” avendo molti dei costi sostenuti IVA al 22% (affitto, ecc). Situazione che diventa ancora più critica per le aziende serramentistiche che esportano con continuità per le quali l’aumento determinerà una incomprimibile crescita dell’IVA a credito essendo molto più “faticoso” detrarla con la poca IVA a debito (le esportazioni sono senza IVA).
Ci sono novita?
Per il momento nessuna