Agevolazioni fiscali

Aggiornata guida ristrutturazioni. Ribadito 50% per l’antieffrazione

Detrazione applicabile solo alle spese per realizzare interventi sugli immobili

Aggiornata dall’Agenzia delle Entrate pure la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Oltre alla estensione della detrazione del 65% delle spese effettuate dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per l’adozione di misure antisismiche sulle costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità (se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive), nella guida viene ribadito alla lettera H che per chi ristruttura un immobile, è previsto anche un ulteriore sconto fiscale del 50% a favore  degli ” Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.”  La dove per  “atti illeciti” si intendono “…Quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).” Casi per i quali viene specificato che la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Tra gli interventi elencati, a titolo di esempio,  che possono usufruire del la detrazione del 50%  rientrano pure l’acquisto e istallazione di :

– grate da applicare alle finestre o loro sostituzione;

– saracinesche;

– tapparelle metalliche con bloccaggi;

– vetri antisfondamento

– porte blindate o rinforzate;

– sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;

– rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;

– casseforti a muro;

– apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Nell’aggiornamento alla guida viene pure ricordato che “La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.”

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome