pagamenti

POS obbligatorio dal 30 giugno anche per piccole imprese e professionisti. Respinto ricorso al TAR

Respinta la richiesta di annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M. 24 gennaio 2014 che prevede l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro

Pos sentenza tarL’obbligo di utilizzo del POS per tutte le piccole imprese ed i professionisti a partire dal 30 giugno viene confermato. A farlo è stata la Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del D.M. 24 gennaio 2014 (G.U. 27/01/2014, n. 21) che prevede l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta Euro per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali pure per le attività che nell’anno 2013 hanno avuto un fatturato inferiore ai 200 mila Euro. Con l’Ordinanza n. 1932/2014 emanata il 30 aprile, il TAR ha respinto l’istanza cautelare del CNAPPC, ritenendo che “…Alla luce della sommaria delibazione dell’atto impugnato e dei motivi di ricorso, la domanda diretta all’annullamento del Decreto Ministeriale in epigrafe (atto di normazione secondaria, attuativo di quanto disposto dal D.L. n. 179 del 2012,  convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221) non appare caratterizzata da evidente “fumus boni juris”, atteso che il Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa che, all’art. 9, comma 15-bis, impone perentoriamente ed in modo generalizzato che “a decorrere dal 30 giungo 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito….”; ritenuto che con il Decreto impugnato il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha dato attuazione al suddetto obbligo generale di fonte legale (relativo all’uso tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali) limitandosi a prevedere, nel rispetto della norma attributiva del potere di normazione secondaria (cfr. art. 15, comma 5, D.L. n. 179 del 2012), un termine di decorrenza differenziato in relazione a distinte classi di imprese e professionisti (obbligo immediato per imprese e professionisti il cui fatturato, nell’anno precedente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamento, sia stato superiore ai duecentomila euro; obbligo differito al 30 giugno 2014 per tutti gli altri operatori) e l’importo minimo dei pagamenti ai quali si applica la nuova disposizione di legge (peraltro ai sensi dell’art. 15, comma 5, D.L. cit. la fissazione di “importi minimi” da parte della fonte secondaria è espressamente indicata come “eventuale”)…”

 

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome