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Requisiti minimi prestazioni energetiche edifici. Bozza decreto attuativo EPBD

Il nuovo testo , nella sua versione definitiva, stabilirà le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (adeguando così la metodologia a quella in fase di sviluppo a livello europeo) e i requisiti minimi da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche

Bozza 1In una nota diffusa oggi da PVC Forum Italia viene data come oramai imminente la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto attuativo che definisce i nuovi requisiti minimi per gli edifici, le cui bozze sono state discusse negli ultimi mesi del 2014 presso uno specifico “gruppo consultivo” attivato all’interno delle attività del CTI (Comitato termotecnico Italiano) a cui l’associazione ha preso parte unitamente ad altre. Decreto attuativo che rientra tra quelli previsti dalla Legge 90/13, pubblicata il 3 agosto 2013, contenente le  disposizioni per il completo recepimento della Direttiva 2010/31/UE (“Energy Performance of Buildings Directive”),  sulla prestazione energetica degli edifici. Disposizioni  che andranno a definire un nuovo quadro legislativo per quanto concerne i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.  Affinché ciò avvenga era ed è necessario predisporre  disposizioni attuative per aggiornare i contenuti degli attuali DPR 59/09 e DM del 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica a cui il MISE sta ancora lavorando).  Il testo del decreto che definisce i nuovi requisiti minimi per gli edifici, di cui è stata diffusa una bozza al 10 dicembre 2014, dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2015 andando ad abrogare le prescrizioni contenute nel  già citato DPR 59/2009. Il nuovo testo , nella sua versione definitiva, stabilirà le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (adeguando così la metodologia a quella in fase di sviluppo a livello europeo) e i requisiti minimi da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.  Nella bozza diffusa sono in particolare previste 4 tipologie di intervento con relative prescrizioni specifiche:  edifici di nuova costruzione; ristrutturazione di 1° livello (ovvero intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e  impianto termico);  ristrutturazione di 2° livello (ovvero intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio ed eventualmente anche  impianto termico); riqualificazione energetica (ovvero interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici). PVC Forum Italia segnala come “…Una delle principali novità riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante per i quali i requisiti minimi sono determinati applicando la metodologia dell’edificio di riferimento, così come previsto dalla direttiva 2010/31/UE. In estrema sintesi, la verifica del rispetto dei requisiti minimi si opererà confrontando l’edificio oggetto dell’intervento con un edificio di riferimento, che non è nient’altro che un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazioni al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici (ad es. trasmittanze termiche delle pareti, rendimenti dei componenti) predeterminate, di riferimento appunto. Con questo approccio, la prestazione energetica degli edifici sarà valutata non su scala assoluta, ma in relazione ai servizi effettivamente offerti dall’edificio, nel senso che la valutazione e i limiti di legge saranno relativi e variabili in funzione dei servizi presenti. Importante sottolineare che per la prima volta viene fornita una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero” definendo le prescrizioni ad esso relative. Infine sono previste due fasi “di miglioramento” dei requisiti minimi: la prima fase introdurrà requisiti più stringenti di quelli attualmente vigenti a decorrere dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto), e quindi per esempio trasmittanze termiche U per le strutture più basse). La seconda fase, che avrà inizio il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, comporterà un ulteriore miglioramento dei requisiti minimi tale da rendere a energia quasi zero tutti gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante.”

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