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Niente versamento dei contributi per le nuove assunzioni. INPS emana circolare

L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato

InspPubblicata dall’INPS la circolare n. 17 del 29.1.2015 relativa all’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato così come previsto dall’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015). Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. Inoltre il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privato, e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Ai fini del diritto all’esonero, non assume rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di    apprendistato (oltreché di lavoro domestico). La circolare ricorda che l’esonero contributivo spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.La misura  è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.

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