fiscalità

Serramenti prodotti e posati. Circolare AE chiarisce quale IVA per “beni significativi”

Nel caso di produzione e intallazione diretta dei serramenti l’aliquota Iva agevolata è applicabile sia nel caso si tratti di un un contratto di vendita con posa in opera sia di un contratto d'appalto

Circolare AEL’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorate ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato. Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. A tale regola fanno però eccezione, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, i beni cosiddetti di valore significativo, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente con decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 (tra i quali sono ricompresi gli infissi interni ed esterni).” È quanto chiarisce in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi”, la circolare n° 25/E rilasciata oggi dall’Agenzia delle Entrate che in dettaglio prende spunto proprio dalla supposta richiesta avanzata da un’azienda  su  come determinare il valore dei beni significativi nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli.  In merito viene ulteriormente chiarito che”…Nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di “cessione con posa in opera”, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.” Di qui “…Sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi.  Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota Iva agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.

4 Commenti

  1. Buona sera, vorrei un chiarimento, se io acquisto direttamente gli infissi dall’artigiano che li produce e ovviamente anche la posa in opera, può farmi una fattura unica per intero del valore al 10%? Grazie mille

    • Buon giorno, su questo punto anche le varie circolari di chiarimento emanate dalla AdE sono concordi: se i prodotti vengono acquistati direttamente dal committente non è possibile applicare l’aliquota agevolata.
      Buona giornata

  2. La cosa importante di questa risoluzione (nonchè motivo di interpello da parte dell’associazione ALFA) non è la riconducibilità delle operazione a “contratti di cessione con posa” piuttosto che a “contratti d’appalto”, bensì l’applicazione iva in casi manutenzione straordinaria (su immobili abitatiti) in presenza di fornitura di “beni significativi”. in particolar modo sulla determinazione del valore del bene significativo (in questo caso il serramento)
    L’importante chiarimento dell’A.E. è che il valore del bene significativo “deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi”.

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