normativa Ue

Sicurezza piccoli cantieri temporanei. Cancellate, con eccezioni, le semplificazioni del 2013

La nuova formulazione esclude solo i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile

Aula senatoL’Assemblea del Senato ha approvato oggi il ddl n. 1962 denominato “legge europea 2014“, che tra le decine di aspetti trattati ( i più diversi) cancella definitivamente una delle semplificazioni normative previste dal Decreto del Fare nel 2013 per i cantieri temporanei. Cancellazione che come dettagliato in precedenza soddisfa quanto indicato dalla procedura di infrazione alle normative UE (Caso EU Pilot 6155/14/EMPL) annullando pure le semplificazioni per le centinai di imprese anche della nostra filiera che effettuano piccoli lavori con durata fino a dieci uomini /giorno. A stabilirlo l’art. 16 “concerne l’àmbito di applicazione della disciplina di cui al Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la quale stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. L’articolo è inerente alla procedura preconteziosa EU Pilot 6155/14/EMPL, avviata dalla Commissione europea nel marzo 2014. La novella ridefinisce i casi di esclusione dall’àmbito di applicazione della suddetta disciplina individuati dalla lett. g-bis) dell’art. 88, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni. La nuova formulazione esclude i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (secondo la nozione di questi ultimi lavori posta dall’allegato X del citato D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni). La formulazione vigente esclude, invece, i lavori inerenti ai suddetti impianti, strutture e reti, nonché i piccoli lavori (la cui durata presunta non sia superiore a dieci uomini-giorno) intesi alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non vi sia esposizione di lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI dello stesso D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni – allegato che reca l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Novità per le imprese sono contenute anche in materia IVA con riferimento agli acquisti e cessioni intracomunitarie.

 

 

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