Riprendendo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2007, che aveva introdotto la possibilità di usufruire della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti anche ai titolari di reddito di impresa che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti o su parti di essi di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, la Commissione tributaria regionale Lombardia, della sezione staccata di Brescia con la sentenza 2692/2015 ha ribadito che le detrazioni del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili sono valide e accessibili anche per i beni non strumentali. Nel caso di specie una società aveva ristrutturato tre immobili di proprietà, fruendo dell’Ecobonus, ma l’Agenzia delle Entrate, dopo il controllo formale della dichiarazione presentata dall’impresa, aveva emesso una cartella di pagamento per il recupero di quanto detratto, sul presupposto dell’assenza di strumentalità degli immobili oggetto di opere edilizie sostenendone a supporto che come indicato nella sua risoluzione n 340/E del 2008 tale”detrazione spettava solo ai fabbricati utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e non a quelli che invece producono un reddito autonomo”. Ne conseguiva quindi che la fruizione del beneficio per le società compete solo ai fabbricati strumentali direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa. La cartella di pagamento è stata impugnata poi davanti al giudice tributario, che ha accolto il ricorso ritenendo essere effettivamente sussistenti tutti i presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della detrazione, in particolare che la “strumentalità” pretesa dall’Agenzia delle Entrate non sarebbe prevista dal dettato legislativo andando così in conflitto con la “ratio” della norma stessa. La finalità definita del legislatore nazionale mediante lo strumento dell’Ecobonus risiede infatti chiaramente nel tentativo virtuoso di incentivare interventi volti al risparmio energetico al fine di alleggerire la pesante dipendenza dell’Italia dall’estero in ambito energetico. La Commissione tributaria regionale ha in questo senso delineato un importante precedente rilevando che i requisiti pretesi dall’Agenzia delle Entrate non compatibili con quanto definito nella norma costituendo dunque di fatto “un’interpretazione arbitraria dell’amministrazione priva di qualsiasi riscontro normativo”. Pertanto cine ribadito che le opere eseguite su un fabbricato concesso in locazione, se finalizzate al miglioramento energetico, sono sempre agevolabili.