Legge di Bilancio

Bonus 65%: 1 anno la proroga indicata nel DDL Bilancio. Previsti 5 anni (al 70%) solo per i condomini

Con la consueta frase di rito ““le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituita da « 31 dicembre 2017»” il testo proroga per l'ennesimo anno la possibilita di usufruire dell'attuale regime di detrazioni, mentre nuovi commi ne estendono l'usofrutto anche ai condomini con aliquota minima del 70% e durata di 5 anni. Nello stesso senso risultano essere orientate le misure per rafforzare gli interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ora ampliate anche alla zona sismica 3. Detrazione spalmabile su 5 anni che dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 può raggiungere 85% della spesa sostenuta

ddl-bilancioI 3 tomi in cui è articolato il testo del DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” inviato dal Governo alle Camere il 29 ottobre pone momentaneamente fine alle speranze di quanti – noi compresi – auspicavano un inserimento finalmente strutturale della detrazione del 65% per gli interventi di efficientemente energetico. Testo del DDL Bilancio presentato che invece al comma 1 dell’articolo 2 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d’imposta per le strutture ricettive) recita la solita formula del ““le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite da « 31 dicembre 2017»” . Proroga di un anno quindi, definita per tutte le attuali detrazioni ( ristrutturazioni,  mobili, elettrodomestici, ecc).  Subito dopo,  il testo del DDL Bilancio prevede, dopo il come 2-ter,  due nuovi commi (2-quater e 2-quinquies) che definiscono l’annunciata estensione agli interventi condominiali con elevamento di aliquota e durata prevista. A far data dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 si legge testualmente: “per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 (ovvero per gli interventi di riqualificazione energetica) spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”. Nello stesso senso risultano essere orientate le misure per rafforzare gli interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ora ampliate anche alla zona sismica 3. Detrazione spalmabile su 5 anni che dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 può raggiungere 85% della spesa sostenuta nel caso in cui per il condominio ciò determini per l’edificio, asseverato,“ il passaggio a due classi di rischio inferiori”. Le detrazioni sono estese anche agli agriturismo ed altre tipologia di strutture ricettive turistiche. Il corposo teso del Disegno di Legge inviato contiene numerosi punti di notevole interesse per le imprese. Avremo modo di  darvene conto mano a mano che il testo procederà nell’esame della varie C0mmissioni.

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