Pubblicato sulla GU Serie Generale n.290 il decreto ministeriale dello scorso ottobre “Criteri e modalita’ per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti” che a quasi un anno di distanza fa a disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti” disposto quasi un anno fa dall’art. 1 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Soggetti beneficiari le PMI che risultino in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni. Termini e modalità di presentazione delle domande, chiarimenti e dettagli in merito all’attuazione della misura agevolativa saranno definiti con successiva circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese