bonus fiscali

Certificati Bianchi, chiarimenti da GSE su interventi efficienza energetica e cumulo bonus fiscali

Oltre meglio definire la figura giuridica del cliente partecipate nel documento di chiarimenti viene ribadito che Certificati bianchi “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali” tra cui le detrazioni fiscali

Nel corso del 2016 il GSE ha reso noto la rilevazione di alcune problematiche in merito alla richiesta per l’ottenimento dei Certificati Bianchi attraverso il ricorso al metodo di valutazione standardizzato (RVC-S). Il confronto con i soggetti coinvolti ha permesso di evidenziare alcuni aspetti applicativi, ma anche le soluzioni più idonee alla risoluzione delle problematiche emerse nel corso delle valutazioni e delle verifiche dei progetti di efficienza energetica. Il GSE ha quindi deciso di pubblicare il documento “Progetti standard: chiarimenti operativi che riporta le più importanti precisazioni per supportare tutti gli operatori nella presentazione dei progetti standardizzati. Nel documento vengono dettagliate, in particolare, le indicazioni operative sui seguenti aspetti: corretta individuazione dei clienti partecipanti; cumulabilità dei Certificati Bianchi con altri incentivi; conformità alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche e rispetto delle tempistiche di presentazione dei progetti standard. Di seguito riportiamo integralmente quando precisato da GSE in merito a Cliente partecipante e cumulabilità :

Il cliente partecipante è colui presso il quale viene realizzato almeno un intervento, che beneficia dei risparmi energetici conseguiti. Ad esempio, può essere cliente partecipante il proprietario dell’immobile o il locatario che ha effettuato l’intervento. Non possono essere ritenuti clienti partecipanti: (i) la società di costruzioni o le società immobiliari, se non proprietarie dei fabbricati, e comunque solo qualora ne abbiano sostenuto le relative spese (tale fattispecie deve essere accertata attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445); (ii) il rivenditore o l’installatore di dispositivi …; (iii) le SSE (o ESCO). Il cliente partecipante inoltre, se diverso dal proponente, ossia quando il Proponente è una SSE: deve essere a conoscenza che per l’intervento realizzato presso il suo sito il soggetto proponente (SSE) richiede l’ottenimento dei certificati bianchi; deve aver riconosciuto al soggetto proponente in via esclusiva il diritto di presentare la richiesta per l’ottenimento dei certificati bianchi; non deve aver richiesto ulteriori incentivi non cumulabili per lo stesso intervento e si impegna a non chiederli in futuro. Si precisa infatti che i Certificati bianchi “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali” tra cui le detrazioni fiscali. Il Soggetto proponente, con la trasmissione della RVC sottoscrive ed invia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, una dichiarazione con cui afferma di aver informato il cliente partecipante che per gli interventi oggetto del progetto è stata inoltrata una richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi e di aver ottenuto, a mezzo di apposito accordo contrattuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o liberatoria in cui il cliente partecipante dichiari quanto sopra indicato. Pertanto, in fase di valutazione della RVC-S stessa o durante l’eventuale attività di controllo, il GSE potrà acquisire tali documenti. Si precisa inoltre che qualora il cliente partecipante abbia rilasciato tale dichiarazione a favore di un soggetto terzo diverso dalla SSE (es. ditte di installazione e/o di ristrutturazione, rivenditori, ecc.) la medesima autodichiarazione è sottoscritta anche da tali soggetti…”

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