A seguito dell’avvenuta diffusione del provvedimento – in sostituzione di quello rilasciato in giugno- sulla cessione dell’Ecobonus anche a banche ed istituti di credito per gli interventi effettuati su edifici condominiali per i soli soggetti che rientrano nella no tax area, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare anche la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico disponibile online. Guida nella quale ora si legge che” con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, che sostituisce il precedente provvedimento dell’8 giugno 2017, sono state definite le modalità di cessione dei crediti, da parte dei soggetti incapienti e degli altri beneficiari, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021…. La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti); di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.” Bene evidenziato viene anche ricordato che: “E’ esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche”. Riguardo poi l’aliquota IVA applicabile agli interventi che rientrano tra quelli definiti per le agevolazioni fiscali viene ribadito che “ …le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. In particolare: per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’Iva ridotta al 10%; per le cessioni di beni, l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi).”