regolamento UE

Soglie appalti pubblici per il 2018. In GUCE i regolamenti UE che definiscono i nuovi importi

Con l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea dal 1 gennaio 2018 vengono (moderatamente) elevate le soglie di importo oltre le quali oltre le quali vanno obbligatoriamente applicate le normative comunitaria sugli appalti pubblici

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie oltre le quali vanno obbligatoriamente applicate le normative comunitaria sugli appalti pubblici. Nello specifico si tratta dei Regolamenti UE del 18 dicembre 2017 numero:

2017/2366 che modifica la “vecchia direttiva 2014/23/UE  per quanto riguarda il valore delle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;

– 2017/2365  che modifica la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda il valore delle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;

2017/2364 che modifica la direttiva 2014/25/UE e riguarda il valore delle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.

Con le modifiche introdotte, dall’1 gennaio 2018, le soglie di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 saranno quindi le seguenti:

– soglia  elevata a 5.548.000 euro per appalti pubblici di lavori e per le concessioni ;

– soglia eleva a 144.000 euro per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative c indicate nell’allegato III; nel caso di appalti pubblici di forniture aggiudicati da amministrazioni operanti nel settore della difesa, la soglia di 144.000 euro si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

– soglia elevata a 221.000 euro per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, qualora gli appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;

Resta inalterata la soglia di 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Mentre, nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria, sempre dall’1 gennaio 2018, saranno di euro: 5.548.000 per gli appalti di lavori; 443. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione. Rimane inalterata a 1.000.000 di euro la soglia definita per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX

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