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Regione Basilicata. Riaperti termini per partecipazione bando Efficienza Energetica Imprese

Fermo restando che sono ammissibili i programmi di investimento da parte dell'impresa con un importo candidato non inferiore a €40.000,00 al netto di IVA, per usufruire degli incentivi economici per l’efficientamento delle proprie sedi operative i cui termini per la scadenza sono stati spostati alle ore 20 del 30 marzo 2018

Regione Basilicata ha riaperto lo sportello per la presentazione da parte delle imprese delle domande relative al bando per usufruire degli incentivi economici per l’efficientamento delle proprie sedi operative i cui termini per la scadenza sono stati spostati alle ore 20 del 30 marzo 2018. Fermo che sono ammissibili i programmi di investimento con un importo candidato almeno pari a €40.000,00 al netto di IVA, di seguito ricordiamo le principali caratteristiche delle agevolazioni previste a cui possono accedere Grandi, Medie, Piccole e Micro imprese secondo la definizione indicata dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che intendono realizzare l’investimento in sedi operative ubicate o da ubicarsi nel territorio della Regione Basilicata e che siano già costituite e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio alla data di inoltro della candidatura telematica. Gli interventi ammissibili ad agevolazione devono essere compresi tra quelli suggeriti dalla diagnosi energetica obbligatoriamente eseguita secondo le specifiche del D.Lgs. 102/2014. Diagnosi energetica che può in alternativa essere sostituita, ove già disponibile, dalla certificazione ISO 50001 a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato B al bando.

3 tipologie di intervento

Le tipologie di intervento ammissibili ad agevolazione sono state divise in tre tipologie: 0-A-B

Tipologia 0 ( per le sole PMI): le spese per la predisposizione del documento di diagnosi energetica a corredo del programma di investimento proposto che indichi chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e quelle che verranno conseguiti con l’investimento. Tale tipologia di intervento è ammessa ad agevolazione solo per le PMI così come definite dall’allegato I del Reg. n. 651/2014. Le diagnosi energetiche, per le PMI che non rientrano nella tipologia di cui agli obblighi previsti all’art. 8 del D.lgs 102/2014 potranno essere predisposte da un tecnico abilitato iscritto all’albo, esterno all’organizzazione del proponente e senza vincoli di dipendenza con l’impresa.

Tipologia A: interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretti a ridurre i consumi energetici tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria (a solo titolo esemplificativo: sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica e illuminazione, se impiegati nei cicli di lavorazione funzionali alla riduzione dei consumi energetici come ad esempio building automation, motori a basso consumo, rifasamento elettrico dei motori, installazione di inverter, sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici); interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica dell’immobile oggetto della sede operativa (a solo titolo esemplificativo: isolamento termico dei perimetri dove si svolge il ciclo produttivo come ad esempio rivestimenti, infissi, isolanti). Non sono ammissibili interventi di natura strutturale sugli immobili; sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza energetica; installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica, nonché interventi che mirano all’efficientamento d’impianti già esistenti; installazione d’impianti di cogenerazione ad alto rendimento secondo la definizione di cui all’allegato A il bando.

Tipologia B: interventi di installazione di impianti da fonti rinnovabili la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo della sede operativa oggetto del programma d’investimento candidato. Saranno agevolati gli interventi d’installazione d’impianti da fonti rinnovabili realizzati nel lotto di ubicazione della sede operativa e fino ad una potenza nominale non superiore a 500 kW elettrici e solo se destinata all’autoconsumo della sede produttiva.

L’intervento della tipologia 0 deve essere candidato obbligatoriamente insieme agli interventi della tipologia A e/o B. Non sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento che prevedono il solo intervento della tipologia 0. Il programma di investimento, invece, può ricomprendere solo interventi della tipologia A o solo interventi della Tipologia B oppure interventi di entrambi le tipologie.

 

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