detrazioni

Possibile invio dati relativi alle detrazioni Ecobonus 2018. Operativo il sito ENEA

Da oggi è possibile trasmettere ad ENEA i dati relartivi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.

Operativo da oggi il sito ENEA  finanziaria2018.enea.it per l’invio dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali (dal 50% all’85%) e conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale curato dei tecnici ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti. Nel dare l’annuncio ENEA ribadisce che le detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall’art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Nel sito viene ricordato come esso sia” dedicato all’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria 296/2006) che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.”

Da parte nostra ricordiamo in proposito che ENEA aveva pure specificato come la creazione del sito  per l’invio delle pratiche relative all’Ecobonus nel 2018 sarebbe stato successivo all’emanazione dei decreti indicati dalle Legge di Bilancio 2018 così come riportato nel nuovo comma 3-ter  che riportiamo testualmente”… Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonche’ le procedure e le modalita’ di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L’ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.”

Testo che rimarca come fino all’emanazione dei nuovi decreti relativi ai requisiti tecnici e massimali di importo continuano ad applicarsi quelli attualmente in vigore.

 

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