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Decreto Liquidità e rischiosità imprese. Finco chiede modifica

Tre le opzioni di modifica proposte da inserire nel testo dell'art 1 del Decreto prima della sua conversione in legge a giugno

Decreto liquidità e rischiosità imprese. Finco chiede modificaIntrodurre la sospensione delle tradizionali condizioni di valutazione della rischiosità da parte delle Banche per la concessione del credito “garantito” dallo Stato con il Decreto Liquidità.

Questa in estrema sintesi la richiesta avanzata da FINCO al Governo in merito a quanto indicato dall’art.1 il Decreto Liquidità prima della sua conversione in Legge.

Articolo che ricordiamo ha il dichiarato scopo di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia COVID-19, dettagliando in 14 commi le  “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

Misure tra le quali FINCO richiede venga anche sancita, nero su bianco, la sospensione delle esistenti regole bancarie previste in merito alla rischiosità per le operazioni indicate nel decreto stesso.

Regole bancarie sul rischio credito che, come sembra logico, dovrebbero essere sostituite con altre non più fondate sulla “garanzia” diretta fornita dell’azienda debitrice ma basarsi su quelle definite dallo Stato e prestata al mercato creditizio tramite un’assicurazione anch’essa pubblica, la SACE.

Facendo riferimento allo Stato il rischio legato al prestito erogato dalla Banca si riduce in molti casi a zero, di conseguenza non vi è ragione per avanzare anche le tradizionali richieste a premio contro rischi di insolvenza.

Nei fatti, per i casi indicati dal decreto il problema della rischiosità : “… Si sposta in capo alla SACE- viene sottolineato da FINCO – a cui deve essere lasciato il diritto di modulare il premio entro un range concordato a seconda della maggiore o minore rischiosità dell’operazione.

Per ottenere questo risultato le parti coinvolte (MEF, SACE, ABI), dialogando fra di loro, avrebbero dovuto trovare una soluzione ma così non è stato e dubitiamo che lo sia nei prossimi giorni in assenza di una modifica del Dl da presentare subito, nei termini di conversione.

le tre opzioni proposte di modifica

Le opzioni sono tre e ad avviso della FINCO occorre decidere subito quale prescegliere:

1) l’iter classico sarebbe quello di inserire un comma finale all’art. 1 del Dl 23/20 che tolga, in via provvisoria (entro il 31/12/2020) e per le sole operazioni previste nel Dl stesso, l’autonomia regolamentare sulla concessione di tali crediti alle banche, riservandosi il Legislatore di emanare un D.M. del MEF che detti le regole adeguate a questo diverso rischio del credito;

2) per acquistare tempo e prevenire possibili ricorsi al TAR da parte degli Istituti bancari,  si potrebbe far riferimento, nello stesso impianto giuridico predetto, ad un protocollo d’intesa fra MEF, SACE, ABI che dovrebbe entrare in vigore con la stessa legge di conversione. In tal modo l’ABI e gli Istituti bancari rappresentati sarebbero deresponsabilizzati seppur provvisoriamente per motivi di pubblica utilità, dei poteri in materia di concessione del credito (sembra, tuttavia, che tale ipotesi non sia più gradita alle banche per i possibili risvolti penali a carico delle stesse);

3) si potrebbe anche, sempre con lo stesso impianto giuridico, declinare all’art. 1 i punti da definire per la nuova procedura in via sintetica che sono:

  • la posizione di rischio dell’impresa preesistente alla richiesta, salvi i casi previsti dal decreto stesso (stato di insolvenza, sofferenza tecnica), non interessa la banca, ma la SACE, cui la banca fornirà i connotati di rischio dell’operazione;
  • né interessa il credito o debito preesistente dell’impresa con la banca che, quindi, non può fareoperazione di compensazione di sorta;
  • gli interessi, le spese, gli oneri accessori sono fissati nel decreto e non sono modulabili;
  • solo il premio di assicurazione SACE rimane modulabile, ma in valori prefissati con un range per le variazioni di rischi del cliente, sempre in misura preordinata.

In ogni caso, questo percorso in tre opzioni non potrà essere attuato prima dello scadere dei 60 giorni di conversione del decreto, cioè a giugno inoltrato…”

 

 

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