recepimento direttiva Ue

Efficenza energetica. Dal 29 luglio altre novità da recepimento UE

Il nuovo decreto ministeriale di recepimento della direttiva (UE) 2018/2002 sull'efficenza energetica entrerà in vigore a fine mese 2020 introducendo novità di rilievo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 14 luglio 2020 il decreto ministeriale in “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” che come potete leggere direttamente interviene in maniera profonda sul D.l. n.102 del luglio 2014 allora emanato in “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“.

Il nuovo provvedimento (entrato in Gu lo stesso giorno in cui è stato emanato) entrerà in vigore dal prossimo 29 luglio 2020 introducendo novità di rilevo oltre che per Pubblica Amministrazione (su cui non ci soffermiamo) ed imprese di interesse anche per privati e professionisti/asseveratori.

A livello di indirizzo generale le più rilevanti sono la modifica apportata all’Art. 3 – Obiettivo nazionale di risparmio energetico nel quale è stato introdotto il comma b che testualmente recita: nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima”, e l’estensione dell’obbligo di risparmio energetico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (e periodi successivi si legge all’art.7 il cui titolo cambia da”Regime obbligatorio di efficienza energetica” a “Obiettivo di efficenza energetica”).

Fatture basate sul consumo effettivo

Per i privati che vivono in condominio e per edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione dal prossimo 25 ottobre dovranno essere obbligatoriamente basate sull’effettivo consumo.

Obbligo che: ” ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, puo’ essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l’utente non abbia provveduto a comunicare l’autolettura per il relativo periodo”.

Gli utenti potranno scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica ed  insieme alla fattura dovranno essere fornite informazioni chiare e comprensibili che dal 1° gennaio 2022, dovranno essere “fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresi’ essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.”

Soppresse esenzioni diagnosi energetica

Per le imprese dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, viene soppressa l’esenzione di procedere alla diagnosi energetica ed introdotte sanzioni  in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse.

L’esenzione resta solamente per le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema  includa una diagnosi energetica.

Norme e formazione per diagnosi energetica

Modifiche sono state introdotte con riferimento alla “Disponibilità’ di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione” cosi come definito dall’articolo 11 il cui testo del comma 3 è stato sostituito dal seguente:

“UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell’energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.»;

b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.»

Aumento spessore murature da non considerare

Da segnalare ancora l’importante modifica relativa all’aumento di spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia dal decreto legislativo n. 192 e successive modifiche.

Aumento di spessore da non considerare nel computo per la determinazione dei volumi,  delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.

Prolungato al 2030 e potenziato, infine, il Fondo nazionale per l’efficienza energetica  fondo esteso anche all’efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.

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