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Proroga detrazioni edilizia per il 2021 in testo Legge di Bilancio

Gli elementi che non sono cambiati nella stesura del testo dl Bilancio 2021 bollinato e trasmesso al Parlamento sono la durata  della proroga (sempre limitata a 12 mesi) e le modalità con cui sono state indicate

 

Richiesta proroga detrazioni edilizia per il 2021 confermata nel testo il disegno la Legge di Bilancio 2021 inviata dal Governo alla Camera dei Deputati per l’esame e precedentemente illustrato negli aspetti principali dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (nell’immagine)

Proroga detrazioni edilizia per il 2021 estesa anche al Bonus Facciate che avevamo già segnalato al momento dell’avvenuto invio alle Ue da parte del Governo del documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2021. Documento che, ricordiamo, riporta le valutazioni macroeconomiche e le azioni prioritarie che si intendono adottare – con particolare riferimento al livello di risposta alle raccomandazioni specifiche della Commissione europea – e la manovra di finanza pubblica per il 2021 articolata per tipologia di intervento con relativo impatto finanziario (in percentuale del PIL).

Gli elementi che non sono cambiati nella stesura del testo dl Bilancio 2021 bollinato e trasmesso al Parlamento sono la durata della proroga (sempre limitata a 12 mesi) e le modalità con cui sono state indicate nell’articolo 12 che di seguito riportiamo integralmente:

ART. 12. (Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”; 12 2) al comma 2-bis, le parole: “nell’anno 2020”, sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2021”; b) all’articolo 16: 1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

2) al comma 2, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2020”, le parole: “anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2021”, le parole: “anno 2019”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anno 2020” e le parole: “nel 2020” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2021”. 2. All’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “nell’anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2020 e 2021”.

 

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