detrazioni

Vademecum serramenti e infissi. Pubblicato aggiornamento ENEA

Per l'applicazione di cassonetti e chiusure oscuranti vengono specificate due condizioni: che la loro sostituzione sia contestuale a quello della finestra; che la loro sostituzione non sia contestuale a quello della finestra. Quest'ultima di fatto accessibile solo per interventi profondi di efficentamento dell'edificio

 

Con indicazione al 26 Gennaio dell’ultima modifica apportata, è stato diffuso online da ENEA l’aggiornamento del suo Vademecum serramenti e infissi.

Testo nel quale viene precisato che per avere accesso alle detrazioni previste per l’efficentamento energetico degli edifici (quindi Ecobonus e Superbonus) i serramenti da sostituire devono avere valori di trasmittanza termica iniziali (Uw):” superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 5 .”

Aggiungendo poi che ” I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020. Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro)….”

Tra le spese ammissibili indicate nell’aggiornamento del vademecum serramenti e infissi vengono sempre inclusi componenti complementari al foro finestra quali cassonetti e chiusure oscuranti, le spese per la loro posa in opera e quelle  professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l’Attestato di Prestazione Energetica – A.P.E.; direzione dei lavori, ecc).

Per l’applicazione di cassonetti e chiusure oscuranti vengono specificate due condizioni: che la loro sostituzione sia contestuale a quello della finestra; che la loro sostituzione non sia contestuale a quello della finestra.

Specifiche che possono fare sorgere legittimi dubbi sul fatto che si possa procedere alla sola sostituzione di cassonetti e chiusure oscuranti anche nel caso in cui i cui serramenti hanno valori di trasmittanza dichiarata inferiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E e quindi senza dare accesso alla detrazione nel caso di sostituzione.

Eventualità che oltre a imporre l’intervento di un tecnico abilitato a cui affidare l’asseverazione dell’intervento, deve comunque sottostare a precisi obblighi quali quelli di asseverare che il valore di trasmittanza termica iniziali (Uw) risulti comunque superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E 5; che il valore di trasmittanza termica finale (Uw) sia uguale o inferiore ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020; che il valore di trasmittanza sia uguale o inferiore inferiori ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Condizioni che nella pratica limitano tale possibilità agli interventi di efficentamento più profondi ed estesi.

 

 

 

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