“L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori)…
…Per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, i beneficiari della detrazione possono, ai sensi dell’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, optare – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione – per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta (c.d. sconto in fattura)…”
È quanto riportato alla pagina 84 in merito a “Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (Righi da E41 a E43 – cod. 21 e cod. 22)” nella terza parte la “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022” rilasciata il 26 giugno dall’Agenzia delle Entrate contrassegnandola con il n° 17/E .
Documento di 195 pagine che da seguito alle circolari 19 giugno 2023, n. 14/E e 15/E, in cui viene dettagliato il riepilogo aggiornato delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Eco bonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale.
Documento nel quale viene nuovamente ribadito che pure l’eventuale sostituzione in edifici residenziali privati e non di porte e infissi può dare accesso alla detrazione del 75% introdotta dall’art. 119-ter del decreto legge 19 maggio2020, n. 34 (decreto Rilancio) come bonus fiscale per gli interventi di abbattimento e d’eliminazione delle barriere architettoniche.
Detrazione prevista nella misura del 75% delle spese sostenute calcolata su un ammontare complessivo degli interventi – che rispettano le caratteristiche tecniche previste da DM n. 236 del 1989 – non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.