Sicurezza

    Patente (TUS) attività in cantiere. Autocertificazione scade il 31 ottobre

    Con una prima circolare applicativa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2024

    Patente (TUS) attività in cantiere. Autocertificazione scade il 31 ottobreCome indicato dall’aggiornato – ai sensi del DL 19/2024 – Testo Unico della Sicurezza (TUS) dal 1 ° ottobre imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere dovranno obbligatoriamente essere in possesso di una patente a crediti per la sicurezza.

    A prevederlo l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza (TUS), come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“), divenuto pienamente operativo a seguito dell’avvenuta pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva la cui scadenza è fissata al 31 ottobre 2024.

    Di conseguenza a partire dal 1° novembre 2024 per operare in cantiere sarà indispensabile  ottenere il rilascio in forma digitale del documento attraverso i portale dell’INL.

    Tra le attività che ne prevedono l’obbligo anche i: “…lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”.

    Condizione necessaria è, ovviamente, lo svolgimento dell’intervento all’interno di un cantiere con irrilevanza della distinzione tra appalto e sub-appalto. Le sole esclusioni sembrano riguardare :gli operatori che effettuano le forniture, si ritiene “senza posa in opera o installazione”;  professionisti che rendono prestazioni di  esclusiva natura intellettuale (geometri, architetti, ingegneri, ecc) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

    Tali soggetti che possono quindi accedere al cantiere  senza la preventiva verifica del possesso della patente TSU a crediti.

    Ricordiamo che la patente TSU a crediti è rilasciata in formato digitale tramite il portale  dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal  1° ottobre con SPID o CIE. In generale, possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

     

     

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