Come già anticipato in questo spazio, da febbraio sono diventati obbligatori i criteri definiti dai nuovi CAM, di cui al DM del 24/11/2025, che introducono importanti novità e , come recita l’articolo 1 , devono essere adottati per:”…l’affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento, di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto.”
Nuovi CAM che , ribadiamo, finalmente riconoscono l’importanza anche alla corretta progettazione ed esecuzione della posa in opera dei serramenti. La conformità alla serie di norme UNI 11673 è infatti richiamata in diversi criteri obbligatori e premianti. In quest’ambito, il sistema Marchio-Posa-Qualità e Marchio-Posa-Progettazione consentono il soddisfacimento di alcuni criteri CAM, essendo direttamente richiamati nei criteri di verifica.
In proposito UNICMI ha aggiornato l’UX 115 con tutti gli aspetti tecnici relativi al settore serramentistico sottolineando i seguenti nuovi criteri introdotti:
” – Criterio CAM obbligatorio in ambito progettuale “2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l’involucro opaco” che prevede che il progetto dei nodi di posa dei serramenti esterni ed interni siano conformi ai criteri contenuti nella norma UNI 11673-1 oppure che i nodi di posa di serramenti esterni e interni siano del tipo già qualificati, ai sensi della norma citata.
Il soddisfacimento di questo criterio può avvenire tramite il possesso del Marchio Progettazione-Posa-Qualità in corso di validità, quale evidenza della pre-verifica della conformità alla norma UNI 11673-1.
– Criterio premiante “3.2.11 Capacità tecnica dell’operatore economico per la posa di serramenti esterni e interni”, quale alternativa al criterio premiante “3.2.10 Capacità tecnica dei posatori”: è relativo alla certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del posatore di serramenti, così come richiamate nella norma UNI 11673-2. Il criterio premia l’operatore economico, da intendersi non come singolo soggetto ma come azienda, che realizza nodi di posa per l’installazione di serramenti esterni e interni, qualificati secondo la norma UNI 11673-1.
La conformità dell’installazione si può ritenere soddisfatta qualora essa risponda ai requisiti del Marchio Posa-Qualità-Serramenti. Il possesso da parte dell’azienda del Marchio Posa Qualità Serramenti consente di rispondere al criterio premiante 3.2.11, in alternativa al criterio 3.2.10 che invece prevederebbe che la documentazione comprovante la specializzazione o la conformità alle norme tecniche UNI (tra le quali la UNI 11673-2) venga fornita per tutti i nominativi che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere. ”
Inoltre: “Un ruolo centrale hanno ora le certificazioni del contenuto % di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti anche per il materiale alluminio applicato al settore serramentistico. Tra tali certificazioni, rientrano anche le EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) opportunamente integrate con le percentuali di contenuto di materiale riciclato, recuperato, o sottoprodotto, determinata con un metodo di calcolo basato sulla tracciabilità dei flussi fisici di materia per lo specifico prodotto. Rispetto alla precedente versione dei CAM, nel criterio relativo al contenuto minimo di materia recuperato, riciclata o sottoprodotti dei telai di serramenti e chiusure oscuranti è stato incluso anche il materiale alluminio – mentre in precedenza era valido solo per il PVC.
Di conseguenza, l’alluminio impiegato in serramenti, chiusure oscuranti o zanzariere, dovrà essere dotato di idonea certificazione del contenuto minimo del 40% di materia recuperata, riciclata o sottoprodotti conformemente al capitolo 2.3 del presente documento.”
Il documento molto esaustivo è liberamente scaricabile dai soci mentre per le aziende non associate viene richiesto un contributo di 80 euro + IVA


