beni significativi

Serramenti, componenti e IVA al 10%. Nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Nello specifico è stato chiarito se e quando le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%

Iva agevolata 1Con l’ultima circolare rilasciata, la n. 12/E, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti anche in merito all’ IVA agevolata applicata , entro certi limiti di valore, ai “beni significativi”, tra cui rientrano anche gli infissi interni ed esterni. Nello specifico è stato chiarito se e quando le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio. Di seguito riportiamo integralmente quanto dettagliato  dall’agenzia:“ Con Risoluzione del 6 marzo 2015, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore dei ‘beni significativi’ deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta su valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile. In particolare, come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”. Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Tutto ciò premesso, si ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’ infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione

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