Applati pubblici

Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione da oggi in vigore

Fatta salva l’applicazione delle norme transitorie e di coordinamento, di cui all’art. 216 dello stesso codice le gare indette da oggi sono a tutti gli effetti assoggettate al Nuovo Codice Appalti. Testo che contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia (si passa da 660 articoli - per 1500 commi - a 217) attraverso una disciplina autoapplicativa

Nuovo codice appaltiCon l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da oggi è vigore il  nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione ovvero quanto stabilito dal decreto legislativo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Fatta salva l’applicazione delle norme transitorie e di coordinamento, di cui all’art. 216 dello stesso codice le gare indette da oggi sono a tutti gli effetti assoggettate al Nuovo Codice Appalti. Testo che  contiene criteri di semplificazione, snellimento, riduzione delle norme in materia (si passa da  660 articoli – per 1500 commi – a 217) attraverso una disciplina autoapplicativa. Non prevede infatti, come in passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma l’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di soft law, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari.  Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l’immediata applicabilità della nuova normativa. Rimandandovi alle lettura dei prossimi numeri di “serramenti + design” per gli approfondimenti, qui ricordiamo che il  Nuovo Codice è articolato per processi, in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell’esecuzione disciplinando le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in house, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest’ultimo il project financing, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo, verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo. Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che viene posto a base di gara. Il subappalto è ora possibile entro la soglia massima del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina nella quale rientra anche il rating di legalità, sia alle stazioni appaltanti, secondo standard predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome