Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo, il decreto ministeriale 26 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. Provvedimento attraverso il quale si determina l’obbligatoria e puntuale registrazione del soggetto aggiudicatario le cui informazioni verranno trasferite alla banca dati centrale delle amministrazioni pubbliche. Come stabilito dall’articolo 1:” Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche...”. Le informazioni raccolte rappresentano un “presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello Stato, verificato all’atto della sua erogazione dai competenti Uffici preposti al controllo di regolarita’ amministrativa e contabile è legato alla comunicazione dei dati”. La natura delle informazioni che il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare vanno dalla composizione societaria dell’azienda, al personale, allo stato patrimoniale in relazione al lavoro da eseguire (finanziamenti, soci ecc.)