Dal 1°maggio 2013, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate (di cui all’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) salirà al 5,2233% in ragione annuale. A disporlo è la comunicazione rilasciata i primi di marzo (Protocollo n. 2013/27678) a firma di Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia. Questa la motivazione riportata:” L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. In attuazione della richiamata disposizione, con provvedimento del 17 luglio 2012, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata fissata al 4,5504 per cento in ragione annuale. Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota dell’8 Febbraio 2013, ha stimato al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2012. Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°maggio 2013, al 5,2233% per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo...”