Prodotti da costruzioni

Regolamento 305: dalle definizioni alle responsabilità in (estrema) sintesi

Si attende sempre un documento riguardo la classificazione di prodotti non in serie

A 10 giorni dai cambiamenti per la marcatura CE dettati dal Regolamento UE 305/2011, con la comunicazione “La Finestra sul PVC n. 37” inviata oggi, PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC ne riepiloga i principali obblighi ricordando che dal 1° luglio un prodotto che abbia una marcatura CE basata su norma armonizzata e  una Documentazione Tecnica secondo norme specifiche deve rispettare le nuove indicazione così come i compiti e gli obblighi che gli operatori economici devono ottemperare. Nella comunicazione viene ricordato che “Gli articoli di pertinenza sono : Articolo   2 – Definizioni; Articolo 11 – Obblighi dei fabbricanti; Articolo 12 – Mandatari; Articolo 13 – Obblighi degli importatori; Articolo 14 – Obblighi dei distributori; Articolo 15 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori.” In considerazione dell’importanza data dal regolamento alla figura dell’operatore e alle relative responsabilità, si leggano i servizi in esclusiva pubblicati nel corso degli ultimi 24 mesi da “serramenti + design”, nella “memo” inviata da PVC Forum  ne viene sintetizzata (forse troppo) classificazione ed obblighi con lo scopo di  aiutare gli operatori a verificare la propria posizione e i propri compiti in modo semplice cominciando dalla definizione di operatori economici. “Operatori economici: fabbricante, importatore, distributore, mandatario – Fabbricante: fabbrica o fa progettare o fa costruire un prodotto e lo immette sul mercato a suo  nome – Distributore: figura diversa da fabbricante e mandatario – Importatore: immette sul mercato un prodotto proveniente da Paesi terzi – Mandatario: ha ricevuto un mandato da un fabbricante che lo autorizza ad agire per conto suo.

Obblighi del fabbricante:

1- Redigere DoP sulla base di documentazione tecnica.

2- Conservare i documenti  per 10 anni.

3- Provvedere che la prestazione dichiarata sia conservata nel tempo, possono eseguire prove a campione per verificare la prestazione e ne conservano i registri della documentazione

4- I prodotti devono avere un sistema di identificazione e di tracciabilità

5- Sul prodotto o sull’etichetta deve essere visibile nome – indirizzo ove contattore il fabbricante.

6- Devono accompagnare i prodotti con istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

7- Se ritengono che un prodotto non corrisponda a quanto dichiarato, devono intervenire con un richiamo o un ritiro del prodotto stesso.

8- Se l’autorità richiede informazioni devono fornirle.

Mandatari:

1- Il fabbricante può nominare un mandatario che non deve realizzare la DoP.

2- Il mandatario opera con compiti specifici.

3-Tiene a disposizione tutta la documentazione.

4- Alle richieste dell’autorità deve fornire tutta la documentazione ed agire in cooperazione se richiesto.

Obblighi degli Importatori:

1 -Devono immettere sul mercato solo prodotti conformi al regolamento 305/2011.

2 -Devono assicurarsi che il fabbricante abbia la documentazione tecnica e il DoP redatti in conformità al Regolamento, l’importatore non immette sul mercato nessun prodotto finché non sia in possesso di tutta la documentazione necessaria.

3 -Deve indicare nome e indirizzo dove essere contattati.

4 -Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua compresa dal mercato ove opera.

5 – Trasporto e conservazione del prodotto non devono pregiudicare le prestazioni del prodotto.

6 -Eseguono prove e verifiche per assicurare il mercato che ciò che viene immesso è conforme alle dichiarazioni fornite.

7 – Se un prodotto è ritenuto non conforme deve intervenire con misure adeguate con richiamo o ritiro.

8 – Devono conservare i documenti per 10 anni.

9- Se richiesto delle autorità devono fornire tutta la documentazione.

Obblighi dei Distributori:

1 -Devono rispettare i requisiti del Regolamento 305/2011.

2 -Assicurano che il prodotto sia accompagnato da documentazione DoP e istruzioni e informazioni sulla sicurezza.

3 -Se ritengono il prodotto non conforme non devono immetterlo sul mercato ma informare il fabbricante per renderlo tale.

4- Garantire trasporto e conservazione per mantenere inalterate le prestazioni.

5 -Se non conforme devono reagire con opportune azioni con ritiro, richiamo e informare le autorità.

6 -Se richiesta delle autorità devono fornire tutta la documentazione.

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori: un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome, è considerato alla stregua di un fabbricante.”

 

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