A 10 giorni dai cambiamenti per la marcatura CE dettati dal Regolamento UE 305/2011, con la comunicazione “La Finestra sul PVC n. 37” inviata oggi, PVC Forum Italia – Centro di Informazione sul PVC ne riepiloga i principali obblighi ricordando che dal 1° luglio un prodotto che abbia una marcatura CE basata su norma armonizzata e una Documentazione Tecnica secondo norme specifiche deve rispettare le nuove indicazione così come i compiti e gli obblighi che gli operatori economici devono ottemperare. Nella comunicazione viene ricordato che “Gli articoli di pertinenza sono : Articolo 2 – Definizioni; Articolo 11 – Obblighi dei fabbricanti; Articolo 12 – Mandatari; Articolo 13 – Obblighi degli importatori; Articolo 14 – Obblighi dei distributori; Articolo 15 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori.” In considerazione dell’importanza data dal regolamento alla figura dell’operatore e alle relative responsabilità, si leggano i servizi in esclusiva pubblicati nel corso degli ultimi 24 mesi da “serramenti + design”, nella “memo” inviata da PVC Forum ne viene sintetizzata (forse troppo) classificazione ed obblighi con lo scopo di aiutare gli operatori a verificare la propria posizione e i propri compiti in modo semplice cominciando dalla definizione di operatori economici. “Operatori economici: fabbricante, importatore, distributore, mandatario – Fabbricante: fabbrica o fa progettare o fa costruire un prodotto e lo immette sul mercato a suo nome – Distributore: figura diversa da fabbricante e mandatario – Importatore: immette sul mercato un prodotto proveniente da Paesi terzi – Mandatario: ha ricevuto un mandato da un fabbricante che lo autorizza ad agire per conto suo.
Obblighi del fabbricante:
1- Redigere DoP sulla base di documentazione tecnica.
2- Conservare i documenti per 10 anni.
3- Provvedere che la prestazione dichiarata sia conservata nel tempo, possono eseguire prove a campione per verificare la prestazione e ne conservano i registri della documentazione
4- I prodotti devono avere un sistema di identificazione e di tracciabilità
5- Sul prodotto o sull’etichetta deve essere visibile nome – indirizzo ove contattore il fabbricante.
6- Devono accompagnare i prodotti con istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
7- Se ritengono che un prodotto non corrisponda a quanto dichiarato, devono intervenire con un richiamo o un ritiro del prodotto stesso.
8- Se l’autorità richiede informazioni devono fornirle.
Mandatari:
1- Il fabbricante può nominare un mandatario che non deve realizzare la DoP.
2- Il mandatario opera con compiti specifici.
3-Tiene a disposizione tutta la documentazione.
4- Alle richieste dell’autorità deve fornire tutta la documentazione ed agire in cooperazione se richiesto.
Obblighi degli Importatori:
1 -Devono immettere sul mercato solo prodotti conformi al regolamento 305/2011.
2 -Devono assicurarsi che il fabbricante abbia la documentazione tecnica e il DoP redatti in conformità al Regolamento, l’importatore non immette sul mercato nessun prodotto finché non sia in possesso di tutta la documentazione necessaria.
3 -Deve indicare nome e indirizzo dove essere contattati.
4 -Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua compresa dal mercato ove opera.
5 – Trasporto e conservazione del prodotto non devono pregiudicare le prestazioni del prodotto.
6 -Eseguono prove e verifiche per assicurare il mercato che ciò che viene immesso è conforme alle dichiarazioni fornite.
7 – Se un prodotto è ritenuto non conforme deve intervenire con misure adeguate con richiamo o ritiro.
8 – Devono conservare i documenti per 10 anni.
9- Se richiesto delle autorità devono fornire tutta la documentazione.
Obblighi dei Distributori:
1 -Devono rispettare i requisiti del Regolamento 305/2011.
2 -Assicurano che il prodotto sia accompagnato da documentazione DoP e istruzioni e informazioni sulla sicurezza.
3 -Se ritengono il prodotto non conforme non devono immetterlo sul mercato ma informare il fabbricante per renderlo tale.
4- Garantire trasporto e conservazione per mantenere inalterate le prestazioni.
5 -Se non conforme devono reagire con opportune azioni con ritiro, richiamo e informare le autorità.
6 -Se richiesta delle autorità devono fornire tutta la documentazione.
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori: un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome, è considerato alla stregua di un fabbricante.”