detrazioni

Agevolazioni fiscali risparmio energetico, disponibile la guida aggiornata

Il testo è stato aggiornato con le novità previste dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013)

Disponibile online la Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, con le novità previste dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), che ha prorogato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione è pari al 65% se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 50% per le spese effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016. La guida dettaglia e descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’IRPEF e dall’IRES) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire. Tra le principali disposizioni introdotte negli ultimi anni, viene ricordato:  l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta;  la modifica del numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione (dal 2011 è obbligatorio, infatti, ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo); l’esonero dall’obbligo di presentazione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione dei pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ; la ritenuta d’acconto (del 4%) che banche e Poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa;  l’eliminazione dell’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

 

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome