Fiscalità

Mediazione tributaria: cambio di regole per chiudere le liti fiscali con riduzione sanzioni

Dal 2 marzo il ricorso presentato direttamente in Commissione tributaria provinciale, senza passare prima dalla mediazione, sarà improcedibile

Circolare 1E agenziaCambiamenti in arrivo per la mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Per gli atti notificati dal 2 marzo prossimo, il ricorso presentato direttamente in Commissione tributaria provinciale, senza passare prima dalla mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile. Le novità, introdotte dalla Legge 147/2013, sono contenute nella circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima di costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni. Per tutta la durata del procedimento di mediazione, l’Agenzia sospenderà la riscossione delle somme; la sospensione non è prevista, invece, nei casi di improcedibilità della domanda. Alle domande di mediazione, inoltre, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali, comprese quelle sulla sospensione feriale.  Scendendo in dettaglio in base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in CTP senza prima aver aspettato l’esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni.  Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al “lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.  Come accento l’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione. Infine, nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.

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